Ottemperanza al giudicato sul danno da ritardata assunzione dei docenti (TAR Campania n. 2725 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che abbia ottenuto una condanna al risarcimento del danno da ritardata assunzione deve soltanto allegare il titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione. L’Amministrazione intimata che resti inerte non assolve all’onere della prova negativa sull’avvenuta ottemperanza. Il giudice amministrativo dichiara quindi l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle obbligazioni pecuniarie e va commisurata al tasso legale di interesse, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante la sua funzione sanzionatoria.
Il Fatto
Con sentenza n. 3010 del 17.05.2023 il TAR Campania, Napoli, IV Sezione, aveva condannato il Ministero resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo nell’assunzione a tempo indeterminato, all’esito della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, classe di concorso AA00 – Scuola dell’infanzia. Il Tribunale aveva quantificato il danno patrimoniale nella misura del 50% della somma che la ricorrente avrebbe percepito dall’assunzione per l’anno scolastico 2017/2018, oltre all’importo integrale di TFR e contributi, con rivalutazione e interessi legali.
Per la liquidazione dell’obbligazione risarcitoria la Sezione aveva fatto ricorso al meccanismo dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., assegnando all’Amministrazione novanta giorni per proporre il pagamento. Non avendo ricevuto né la proposta né la somma, la ricorrente ha agito in sede di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La ricorrente ha allegato il titolo giudiziale, recante la condanna al pagamento e i relativi criteri di determinazione, ed ha evidenziato l’inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato per l’ottemperanza. La parte resistente, pur costituita, non ha ottemperato all’onere della prova negativa su di essa incombente.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento della somma accertata, entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato i criteri di quantificazione, rilevando che il risarcimento ha ad oggetto un debito di valore e non di valuta, poiché il dimezzamento esprime il coefficiente probabilistico della chance perduta.
La base di calcolo del dimezzamento è costituita dalla retribuzione tabellare annua lorda prevista dal CCNL Scuola, esclusi gli emolumenti accessori a carattere eventuale, non essendo prestata alcuna attività lavorativa. La somma per TFR e contributi va invece quantificata sulla retribuzione integrale, non dimezzata, poiché il dato letterale della motivazione riferisce l’aggettivo “integrale” a tali voci aggiuntive. La quantificazione va operata dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta per l’anno scolastico 2017/2018 fino al 31 agosto 2018. Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e sul capitale progressivamente rivalutato vanno calcolati gli interessi legali.
In caso di inutile decorso del termine, la Sezione ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale entro l’ulteriore termine di sessanta giorni darà corso ai pagamenti a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, quantificata in misura percentuale rispetto alla somma di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento del credito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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