Carenza di interesse e risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo pretensivo (TAR Lazio n. 14239 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento e di nullità di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando nelle more del giudizio l’utilità concreta richiesta sia venuta meno, come nel caso di avvenuta demolizione del manufatto abusivo oggetto dell’ordine impugnato. La domanda risarcitoria per lesione di un interesse legittimo pretensivo richiede la prova che il ricorrente avrebbe conseguito il bene della vita se l’Amministrazione non avesse adottato l’atto invalido; tale prova non può dirsi fornita quando l’annullamento del diniego sia dipeso dalla violazione di una norma procedimentale e non sostanziale, e quando l’Amministrazione abbia comunque già negato il bene della vita in un successivo provvedimento confermato dal giudice. La mancanza di allegazione e prova delle voci di danno concretamente subite comporta il rigetto della domanda di risarcimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003, rigettata dall’Amministrazione con determinazione dirigenziale. Il TAR, con precedente sentenza, aveva annullato tale diniego per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990. L’avente causa dalla ricorrente, nuovo proprietario, aveva impugnato separatamente lo stesso diniego, ma il ricorso era stato rigettato.
Successivamente, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento di ingiunzione alla demolizione dell’abuso, nei confronti della ricorrente quale responsabile e del nuovo proprietario. Quest’ultimo aveva ottemperato all’ordinanza, procedendo alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento demolitorio, chiedendone la nullità e l’annullamento, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, essendo stato il manufatto abusivo rimosso nelle more del giudizio, con conseguente ripristino dello status quo ante, sia la domanda di nullità sia quella di annullamento del provvedimento impugnato erano divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, infatti, non avrebbe tratto alcuna utilità concreta dall’eventuale accoglimento del ricorso, attesa l’avvenuta demolizione del bene oggetto dell’ordine.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ricordato che il risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo richiede la dimostrazione della spettanza del bene della vita. La ricorrente avrebbe dovuto provare che, in assenza del provvedimento invalido, avrebbe ottenuto il condono. Tale prova, nel caso di specie, è stata ritenuta mancante.
L’annullamento del diniego di condono era ascrivibile esclusivamente alla violazione di una norma procedimentale, ossia l’art. 10-bis L. 241/1990, e non a un vizio sostanziale. Inoltre, l’Amministrazione, sia pure nei confronti del controinteressato, aveva già concluso il procedimento e respinto l’istanza di condono relativa al medesimo immobile, con provvedimento confermato da una successiva sentenza del TAR. Difettava, pertanto, la prova del giudizio di spettanza del bene della vita in capo alla ricorrente.
Il Collegio ha infine rilevato che la ricorrente non aveva allegato né provato le voci di danno conseguenti alla presunta lesione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria è stata rigettata. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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