Accesso documentale e divieto di elaborazione dati: no alla ricostruzione degli scorrimenti (TAR Campania n. 3302 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, non può imporre all’amministrazione un’attività di ricerca, comparazione ed elaborazione dei dati idonea a trasformare l’obbligo di ostensione in un onere ricostruttivo. Ove i documenti richiesti esistano ma la loro individuazione presupponga un’attività preparatoria complessa, l’amministrazione non è tenuta a fornirli. La pretesa di conoscere il rapporto tra candidati rinunciatari e beneficiari degli scorrimenti di una graduatoria concorsuale, non contenuta nell’originaria richiesta, esorbita dall’accesso e richiede una nuova e specifica istanza. Residua l’obbligo di ostendere i provvedimenti, specificamente individuati, con cui l’amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza del giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, candidata idonea non vincitrice in una procedura concorsuale per titoli ed esami, presentava il 19.12.2025 istanza di accesso documentale all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Chiedeva l’elenco dei candidati vincitori e idonei che avevano rinunciato all’assunzione, con data della rinuncia e titolo di riserva, gli atti di presa d’atto delle rinunce, i decreti di scorrimento e lo stato aggiornato della graduatoria.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, impugnava il silenzio-diniego davanti al TAR Campania. Nel corso del giudizio l’amministrazione, dopo un’ordinanza istruttoria, depositava una nota con cui esplicitava le ragioni del diniego e forniva un elenco dei rinunciatari e degli scorrimenti, rinviando ai documenti pubblicati sul proprio sito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, per effetto del riscontro fornito in corso di causa, la ricorrente stessa ha riconosciuto di avere ottenuto un tardivo riscontro alla propria istanza, con l’allegazione dell’elenco degli scorrimenti. Per questa parte la materia del contendere è dunque parzialmente cessata.

La pretesa di ulteriori attività da parte dell’Ufficio si scontra con l’orientamento consolidato, richiamato dal Tribunale. L’istanza di accesso non può riguardare dati e informazioni che richiedono un’attività di indagine e di elaborazione da parte dell’amministrazione (Cons. Stato sez. V n. 7103 del 2025). Il principio vale anche quando i documenti esistono, ma per la mole degli atti e per i criteri della richiesta viene imposta un’attività complessa di ricerca e reperimento (TAR Lazio sez. III n. 18061 del 2024).

Quanto alle contestazioni sulla attendibilità della documentazione versata in atti, il Tribunale osserva che esse non possono risolversi sul piano dell’accesso, ma mediante le azioni impugnatorie previste dal c.p.a. Analogamente, il dato sul titolo in base al quale alcune candidate avrebbero beneficiato dello scorrimento non rientra nell’originaria istanza: per ottenerlo occorre una nuova e specifica richiesta di accesso.

Residua invece la parte di richiesta che il Collegio ritiene compresa nell’istanza del 19.12.2025: l’ostensione degli ulteriori provvedimenti con cui l’Ufficio ha dato esecuzione alla sentenza della Sezione in materia di graduatorie. Per tale residua parte il ricorso è accolto, con ordine all’U.S.R. di fornire i documenti nel termine di trenta giorni, salvo formale attestazione della loro inesistenza.

Le spese sono poste a carico del Ministero e dell’U.S.R., in solido, ma compensate per metà e liquidate in € 750,00, con attribuzione ai difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.; integralmente compensate rispetto alle altre amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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