Esecuzione del giudicato sulla Carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1965 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto al beneficio economico della Carta docenti, l’Amministrazione resistente che non contesti l’inadempimento e non dia esecuzione al titolo è inottemperante e deve essere condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, entro il termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. La richiesta di astreintes è accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma la penalità decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta docenti per l’anno scolastico 2022/23. Il titolo, notificato, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge n. 30/97, è decorso senza che l’Amministrazione abbia completato le procedure di esecuzione. La pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. L’Amministrazione, costituitasi formalmente, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e merita accoglimento. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel dirigente indicato in motivazione, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa competente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo ad alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata, per espressa previsione normativa, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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