Ottemperanza per bonus docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13100 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione, a fronte del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta. La mancata ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica del docente configura un inadempimento, onerando l’amministrazione della prova dell’avvenuta esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente accertato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme di legge all’amministrazione, risultando decorso il termine per l’adempimento spontaneo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il Collegio ha richiamato il principio per cui, in materia di onere della prova tra debitore e creditore, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuta esecuzione.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservando tale possibilità a una successiva fase in caso di perdurante inottemperanza. Considerata la criticità sistemica dovuta all’inerzia serbata dall’amministrazione in numerosi giudizi analoghi, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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