Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 139 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che non dia esecuzione al giudicato di condanna al pagamento del bonus economico per la formazione dei docenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è inottemperante. La pubblicazione di avvisi per la raccolta delle istanze di pagamento non giustifica il differimento sine die dell’esecuzione, né consente di pretendere dal creditore ulteriori adempimenti collaborativi senza certezza di tempi. Il creditore che abbia notificato la sentenza in forma esecutiva e atteso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ha diritto alla tutela di ottemperanza. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.

Il Fatto

Il Tribunale di Terni, quale giudice del lavoro, con la sentenza n. 11 dell’08.01.2025 ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere a una docente il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali.

La ricorrente, notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ha documentato il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione. Non avendo ricevuto alcuna somma, ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, in primo luogo, che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti alla ricorrente in forza della sentenza di condanna siano state pagate. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in giudizi del tutto analoghi, che ha affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Quanto alla tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza, il Collegio richiama la conclusione già espressa: la pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma, osserva la Corte, supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga presa in considerazione. Tanto meno è disposta la sospensione dei relativi giudizi.

In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto dai giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono pertanto ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Collegio assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario delegato, per provvedere, su richiesta della ricorrente, in caso di infruttuoso decorso del termine. Il compenso del commissario è liquidato in euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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