Ottemperanza al giudicato e valutazione scolastica rimessa al Consiglio di classe (TAR Umbria n. 142 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato amministrativo, la sentenza che annulla la non ammissione all’esame di Stato per il solo superamento del monte ore di assenze non contiene alcuna statuizione sul merito della preparazione del candidato, ma rimette al Consiglio di classe una nuova valutazione del rendimento scolastico. Ne discende che l’attribuzione dei crediti scolastici e la determinazione del voto finale restano subordinate all’esito di quella valutazione, sicché un giudizio negativo preclude il loro riconoscimento anche se le prove d’esame siano state sostenute con esito positivo per effetto di misura cautelare. Il c.d. principio dell’assorbimento non è invocabile quando la non ammissione originaria non esprimeva un giudizio negativo sulla maturità del candidato, poiché in tal caso difetta il presupposto logico di un apprezzamento globale da superare.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa del quinto anno di un istituto di istruzione secondaria superiore, era stata esclusa dall’esame di Stato dal Consiglio di classe per il superamento del numero massimo di ore di assenza consentito. Ammessa con riserva alla sessione d’esame, aveva superato tutte le prove con esito positivo. Con sentenza n. 685 del 16 settembre 2025, il TAR Umbria aveva accolto il ricorso, censurando l’automatismo applicato a fronte di un superamento minimo del limite e rimettendo al Consiglio di classe una nuova valutazione, alla luce del rendimento scolastico e non delle assenze.
Esperito il nuovo scrutinio, il Consiglio di classe aveva deliberato a maggioranza la non ammissione, rilevando due insufficienze non recuperate; nessun credito né voto finale erano stati attribuiti. La ricorrente ha allora agito in via principale per l’ottemperanza al giudicato, sostenendo che la sentenza imponesse l’attribuzione dei crediti e del voto, e in via subordinata per l’annullamento del verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di ottemperanza, ricostruendo l’esatto contenuto precettivo della sentenza n. 685 del 2025. Quel giudicato aveva censurato unicamente l’applicazione automatica della clausola sulle assenze, ma non aveva espresso alcun giudizio sul merito della preparazione della studentessa, né avrebbe potuto sostituirsi alla valutazione omessa, ostandovi l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Decisiva è la formula della sentenza secondo cui crediti e voto finale seguono “conseguentemente e coerentemente con l’esito” della nuova valutazione affidata all’Istituto. Da ciò il Tribunale deduce che un esito negativo sull’ammissione, fondato sul rendimento scolastico, opera come preclusione dell’attribuzione dei crediti e della votazione finale, nonostante il positivo svolgimento delle prove per effetto della misura interinale.
La ricorrente invocava il c.d. principio dell’assorbimento, secondo cui il superamento di tutte le prove varrebbe come apprezzamento globale del candidato, idoneo a superare il giudizio negativo di ammissione. Il Collegio lo ritiene non applicabile: nel caso concreto la non ammissione originaria era stata determinata esclusivamente dal numero di assenze, senza alcuna valutazione di merito. Mancava, dunque, quel giudizio negativo sulla preparazione che l’apprezzamento in sede d’esame avrebbe potuto assorbire. Il Tribunale richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato, sez. VII, n. 9451 del 2022, che segnala il progressivo superamento di tale indirizzo.
Quanto alle censure di annullabilità del verbale, attinenti a profili di composizione dell’organo collegiale e di motivazione, esse esulano dal giudizio di ottemperanza e richiedono la sede di cognizione piena. Va pertanto disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., con rimessione della causa sul ruolo e fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito. La domanda di ottemperanza è rigettata; le spese della fase sono riservate alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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