Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 141 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi sulla condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e dell’USR per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento non giustifica l’ulteriore attesa del creditore. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione secondo cui il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, debba porre in essere gli adempimenti della procedura telematica e attendere senza certezza di tempi che la propria posizione sia presa in considerazione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi. La pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, prima di tutelarsi in giudizio, è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Sussistono pertanto i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., con assegnazione di un termine all’Amministrazione e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia, quale giudice del lavoro, con sentenza n. 195 del 21 maggio 2024 aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500 annui, per l’aggiornamento e la formazione, relativamente all’anno scolastico 2023/24, oltre alle spese legali.
La ricorrente, notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, senza aver ricevuto il bonus, ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Umbria. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per eseguire il giudicato e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato, non risultando la completa esecuzione del giudicato.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria consolidata giurisprudenza in giudizi analoghi sul pagamento della carta docenti. Ricostruisce la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero in data 18 gennaio 2024 e sul sito dell’USR Umbria in data 4 gennaio 2024, volti a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro.
Tale impostazione non è condivisa. Il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione sia concretamente presa in considerazione. Tanto meno è prevista la sospensione dei giudizi.
In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi con cui il Ministero si impegna a corrispondere il bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti del comportamento collaborativo esigibile dal creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Il Tribunale accoglie il ricorso: assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, perché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della ricorrente, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta e all’accredito delle somme. Il compenso del commissario è liquidato in euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Le spese seguono la soccombenza, liquidate forfettariamente ai minimi tariffari secondo il d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, a favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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