La ricostruzione di ruderi non è manutenzione straordinaria se genera nuovi volumi, occorre autorizzazione paesaggistica ordinaria (TAR Puglia n. 923 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica semplificata opera solo per gli interventi espressamente elencati nell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017; l’intervento non riconducibile a tale elenco, ancorché qualificato dal privato come manutenzione straordinaria, è assoggettato al procedimento ordinario di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La ricostruzione di un immobile crollato o diruto, la cui configurazione originaria e i cui volumi non siano documentalmente provati, integra nuova edificazione e non può essere assentita in via semplificata. In tale procedimento non si forma alcun silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, atteso che il corretto inquadramento dell’intervento esclude l’operatività del rimedio. Il parere negativo della Soprintendenza, reso nel termine di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, è vincolante e il suo contenuto tecnico-discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità o erroneità di fatto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo rustico in zona vincolata, avevano presentato una SCIA per la manutenzione straordinaria di una costruzione diruta, riportata alla luce dopo lavori di liberazione del terreno. L’intervento, volto al consolidamento delle murature e al ripristino della copertura, era stato in un primo tempo qualificato come manutenzione straordinaria e poi riqualificato dagli stessi istanti come ristrutturazione edilizia, con conseguente istanza di autorizzazione paesaggistica in forma semplificata.
Il Comune trasmetteva gli atti alla Soprintendenza per il parere di competenza. L’Amministrazione statale, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni dei privati, esprimeva parere contrario al rilascio dell’autorizzazione, ritenendo che l’intervento costituisse nuova edificazione con alterazione dello stato dei luoghi. Il Comune condivideva il parere e adottava il provvedimento di diniego, avverso il quale i ricorrenti proponevano ricorso con domanda cautelare, poi respinta in entrambi i gradi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla qualificazione giuridica dell’intervento e sul conseguente regime autorizzatorio applicabile. Ha rilevato che l’istanza presentata in forma semplificata è stata correttamente istruita secondo il procedimento ordinario, poiché gli interventi di ricostruzione di immobili crollati, in assenza di prova documentale della configurazione originaria, sono espressamente esclusi dal novero di quelli suscettibili di autorizzazione semplificata, ai sensi dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017. Ne consegue che alcun silenzio-assenso poteva maturare sull’istanza, difettando il presupposto stesso dell’instaurazione di un valido procedimento semplificato.
Quanto all’iter procedimentale, il Tribunale ha accertato la piena regolarità dello svolgimento dello stesso: il Comune ha attivato il procedimento, la Soprintendenza ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, ha ricevuto e valutato le osservazioni dei richiedenti e ha reso il parere contrario nel termine previsto dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Le numerose richieste di integrazioni documentali hanno dimostrato l’articolazione dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione comunale.
Nel merito, il Collegio ha condiviso le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Soprintendenza, ritenendole supportate da pertinenti dati fattuali. In particolare, è emerso che lo studio sulla configurazione originaria dell’immobile era basato su mere valutazioni tecniche, non suffragate da documentazione storica, e che alcune strutture potevano non essere mai state coperte. L’assenza di certezza sul periodo di edificazione, sulla conformazione originaria e sulla destinazione d’uso non consentiva di individuare in modo univoco i volumi preesistenti.
La Soprintendenza ha quindi concluso che la ricostruzione del volume, assente dal paesaggio costiero consolidato almeno dalla metà del secolo scorso, avrebbe comportato la creazione di una nuova edificazione con alterazione della configurazione dei luoghi, in contrasto con le istanze di tutela del paesaggio. Il Tribunale ha ritenuto tale motivazione coerente con le risultanze istruttorie e non affetta da manifesta illogicità, sicché il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione statale e compensazione nei confronti del Comune.
Nota della Redazione
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