Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Basilicata n. 470 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’amministrazione che non si costituisca in giudizio non assolve all’onere di provare l’avvenuto parziale o integrale adempimento, con la conseguenza che costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo. Dall’1.3.2023 non è più apposta la formula esecutiva del “comandiamo” in calce ai provvedimenti del giudice ordinario, per effetto del combinato disposto degli artt. 474, comma 4, c.p.c. e 8, comma 8, D.L. n. 198/2022. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accoglimento della domanda di pagamento dell’importo annuale previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio prestato in alcuni anni scolastici. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento della somma e alla rifusione delle spese, in applicazione della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999.
Notificato il titolo esecutivo e rimasta inadempiuta l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la corresponsione delle somme. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza allegare la prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha affermato l’ammissibilità del ricorso. Il collegio ha richiamato il combinato disposto degli artt. 474, comma 4, c.p.c. e 8, comma 8, D.L. n. 198/2022: dal 1.3.2023 non viene più apposta la formula esecutiva in calce ai provvedimenti del giudice ordinario, sicché il titolo è azionabile senza detto adempimento.
Il Tribunale ha altresì verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, calcolato dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il collegio ha rilevato che l’amministrazione, non essendosi costituita, non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. Costituisce quindi dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza.
Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento della somma capitale oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, con assegnazione del termine di 60 giorni.Commissario ad acta commissario ad acta
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.