Occupazione illegittima, la scelta tra restituzione e acquisizione spetta alla P.A. (TAR Sicilia n. 1068 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta tra la restituzione del bene illegittimamente occupato e la sua acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 costituisce espressione di un potere discrezionale della pubblica amministrazione. Essa implica una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse privato alla restituzione del fondo. Tale potere non si trasferisce in capo al privato creditore in caso di inerzia dell’amministrazione, non trovando applicazione la disciplina civilistica di cui all’art. 1287 c.c. La facoltà di scelta permane in capo all’amministrazione. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina un Commissario ad acta che, in via sostitutiva, esercita la medesima discrezionalità, previa valutazione degli interessi in conflitto.

Il Fatto

Gli eredi del proprietario di un fondo hanno adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2560/2023, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stata accertata l’occupazione illegittima del fondo e la Città Metropolitana di Messina era stata condannata, in via alternativa, a restituire il bene previa riduzione in pristino oppure ad acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, entro un termine di 60 giorni. Il Comune di Militello Rosmarino era stato condannato al risarcimento del danno per il periodo di occupazione ad esso imputabile.

Le amministrazioni sono rimaste inerti, lasciando decorrere infruttuosamente il termine. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che, a fronte dell’inadempimento, la facoltà di scelta tra le due opzioni si fosse trasferita in capo a loro quali creditori. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2560/2023 è pacifica e documentalmente provata.

La questione giuridica centrale riguarda le conseguenze della mancata scelta, da parte della Città Metropolitana di Messina, tra la restituzione del bene e la sua acquisizione sanante entro il termine fissato dal giudice. I ricorrenti assumevano che l’inerzia avesse determinato il trasferimento della facoltà di scelta in loro favore.

Il Tribunale ha respinto tale impostazione. La giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 4/2020), ha chiarito che la scelta tra restituzione e acquisizione costituisce espressione di un potere discrezionale della pubblica amministrazione. Essa implica una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse privato alla restituzione del bene.

Tale potere non può essere esercitato dal privato creditore, neppure in caso di inerzia dell’amministrazione, non trovando applicazione la disciplina civilistica di cui all’art. 1287 c.c. La facoltà di scelta, pertanto, permane in capo all’amministrazione.

In caso di persistente inerzia, viene nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, il quale agisce in sostituzione dell’organo amministrativo ed esercita la medesima discrezionalità, scegliendo l’alternativa da percorrere e ponendo in essere tutti gli atti conseguenti, dando così esecuzione al giudicato.

Il Collegio ha quindi ordinato alle amministrazioni intimate di adempiere, ciascuna per la propria parte, entro un nuovo e perentorio termine di trenta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni inadempienti, in solido tra loro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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