Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 7704 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso è irrituale quando la dichiarazione, pur depositata in segreteria nel termine di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come prescritto dal comma 3 della medesima disposizione. La rinuncia irrituale non produce l’estinzione del giudizio, ma il giudice può comunque desumere da essa il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84, comma 4, c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite per giustificate ragioni.
Il Fatto
L’Associazione velica ricorrente, conduttrice di aree da decenni e titolare di concessione in sanatoria rilasciata dal Comune, era destinataria di un’ordinanza di demolizione e rimozione di opere edilizie ritenute abusive, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 all’esito di un sopralluogo della polizia locale. Avverso tale ingiunzione l’associazione aveva proposto ricorso deducendo un unico complesso motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nelle more del giudizio, il Tribunale aveva disposto un’istruttoria ordinando al Comune la produzione di una relazione illustrativa, puntualmente depositata. Solo in prossimità dell’udienza di smaltimento, la ricorrente depositava in segreteria una memoria con cui dichiarava di aver in parte ottemperato e in parte sanato gli interventi contestati, manifestando la volontà di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato la natura irrituale della rinuncia, poiché difettava della notifica alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, requisito indefettibile imposto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. La dichiarazione, seppure tempestivamente depositata, non era stata portata a conoscenza del Comune di Bracciano con le forme prescritte, sicché non poteva produrre l’effetto estintivo tipico del negozio processuale di rinuncia.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di trarre da tale dichiarazione un diverso effetto processuale: la circostanza che la ricorrente avesse spontaneamente riferito di aver provveduto a sanare e ottemperare alle prescrizioni comunali evidenziava il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. In applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può dichiarare improcedibile il giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, anche in assenza di una valida rinuncia, allorché emergano elementi obiettivi che rendano la pronuncia nel merito inutile per la parte ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni, all’udienza del 24 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., e il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del comportamento processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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