L’ottemperanza per la carta docente include l’astreinte nel giudizio di esecuzione (TAR Lombardia n. 2490 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento idoneo per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto alla Carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il TAR accoglie il ricorso, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, configurabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nella serialità del contenzioso e nella natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 554/2025 che dichiarava il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/25, condannando il Ministero all’accredito della somma di 500,00 euro.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva ottemperato. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 554/2025 era passata in giudicato e che il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha pertanto disposto la completa esecuzione della pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con riferimento al debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello della sussistenza di “altre ragioni ostative”, secondo la lettura fornita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014.
Il TAR ha ravvisato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta del docente, che coinvolge più soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre escluso che il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità di formazione, costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore, riducendo i presupposti per la misura coercitiva.
La Corte ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario, valorizzando il carattere seriale della causa e il limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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