Esecuzione del giudicato contro il Comune e commissario ad acta per l’inerzia (TAR Sicilia n. 2152 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’effettività del giudicato amministrativo anche quando il debitore sia un ente pubblico locale non economicamente organizzato. Accertata la formazione del giudicato e la notificazione del titolo, il giudice ordina l’adozione degli atti necessari all’esecuzione entro un termine congruo, decorrendo il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la nomina del commissario ad acta garantisce il compimento degli atti sostitutivi. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il condominio ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 120/2023, con cui il Giudice di Pace di Lentini aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore di una somma complessiva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di giudizio liquidate.

Il ricorso è stato notificato e depositato nell’aprile 2026. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’azione è stata notificata al Comune il 14 marzo 2023 ed è passata in giudicato, come attestato dal cancelliere presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Lentini. Dalla notificazione è inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Augusta, con facoltà di delega a funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’insediamento è subordinato a una formale richiesta della parte ricorrente, con dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, comunicata per conoscenza al Tribunale mediante deposito di copia in atti.

Il commissario è tenuto, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’ente intimato. La motivazione precisa che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Il Collegio chiarisce espressamente che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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