Ottemperanza al decreto ingiuntivo: il Commissario ad acta prosegue nell’incarico con nuovi poteri sostitutivi (TAR Lazio n. 877 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, le criticità nell’esecuzione del giudicato che dipendano dall’oggettiva situazione economico-finanziaria dell’ente debitore e non da inerzia del Commissario ad acta non giustificano, di per sé, l’avvicendamento della figura commissariale. Il Commissario, tuttavia, è tenuto ad attivarsi esercitando i poteri sostitutivi che gli spettano, anche adottando in via immediata provvedimenti a propria firma, per fare inserire nel piano di risanamento dell’ente il debito derivante dall’esecuzione del titolo esecutivo giudiziale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ATERP della Provincia di Frosinone. Investito dell’ottemperanza, il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, aveva già disposto l’ottemperanza con sentenza del 23 gennaio 2025, nominando un Commissario ad acta per l’esecuzione coattiva del titolo. Con successive ordinanze e decreto presidenziale erano state concesse tre proroghe per l’adempimento dell’incarico commissariale.
Il Commissario depositava quindi una relazione il 15 maggio 2026, documentando le attività compiute. Parte ricorrente, con memoria del 13 luglio 2026, denunciava pretese lacune nell’operato del Commissario e chiedeva ulteriori misure per assicurare l’ottemperanza del decreto ingiuntivo, prospettando se del caso anche l’avvicendamento nella figura commissariale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che le attività svolte dal Commissario hanno confermato la gravissima situazione di difficoltà economica dell’ente debitore e l’assenza di adeguate risorse cui attingere per procedere all’ottemperanza integrale, che comporterebbe esborsi cospicui. Gli elementi dedotti dalla ricorrente, tuttavia, hanno messo in luce l’opportunità di far leva sul piano di risanamento dell’ente quale via percorribile per soddisfare il credito.
Quanto alle criticità denunciate, il Collegio ritiene che esse – riproposte senza individuare valide alternative immediatamente percorribili – più che addebitabili a inattività del Commissario, siano ascrivibili alla particolare criticità della situazione, in cui alla difficilissima condizione economica dell’ente si aggiunge l’entità della somma dovuta. Ne consegue che l’avvicendamento richiesto non sarebbe verosimilmente suscettibile di condurre all’integrale e celere ottemperanza della pronuncia.
Il Tribunale conferma pertanto il Commissario nell’incarico, fornendo nuove indicazioni operative: acquisire copia del piano di risanamento e produrla in giudizio; convocare i vertici dell’ente per acquisire informazioni sullo stato di approvazione del piano e sulla sua documentazione; accertare se il debito per l’ottemperanza sia stato in esso riportato. In caso negativo, il Commissario dovrà attivarsi esercitando i poteri sostitutivi, adottando in via immediata a propria firma i relativi provvedimenti, e concertare un piano di azione per addivenire all’ottemperanza almeno per step.
Per il compimento delle predette attività e per il deposito della relazione viene concesso un termine finale di 160 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.
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Nota della Redazione
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