Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali (TAR Puglia n. 428 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di venir meno dell’interesse alla decisione della causa determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Non è necessario accertare la fondatezza delle censure proposte né verificare l’eventuale persistenza dell’interesse strumentale, essendo recessiva ogni altra questione rispetto alla volontà abdicativa espressa dalla parte. In caso di mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime n. 1/2011 del 27.5.2011 e n. 5/2012 dell’11.9.2012, aveva impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 24.11.2020, avente ad oggetto l’assegnazione in concessione di aree pubbliche e aree demaniali marittime, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al rilascio della proroga delle concessioni al 31.12.2033 ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. 145/2018. Con motivi aggiunti aveva altresì impugnato l’atto provvisorio di proroga della concessione n. 5/2012, rilasciato nelle more della definizione della questione rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Comune intimato non si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, con istanza depositata in data 16.2.2026, la parte ricorrente aveva dichiarato espressamente che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, intervenuta nelle more del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo, rendendo improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti.
La pronuncia si fonda sul principio generale per cui l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in ogni fase successiva del giudizio, sino alla decisione finale. La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla manifestazione di volontà della parte di non coltivare più l’azione, determina l’improcedibilità del ricorso, senza che sia necessario esaminare il merito delle censure proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, che non aveva quindi sostenuto alcuna attività difensiva.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026, è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., non essendo necessaria un’istruttoria ulteriore né la trattazione di questioni complesse.
Nota della Redazione
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