Mancata trasmissione contratto soggiorno: obbligo preavviso prima archiviazione nulla osta (TAR Emilia-Romagna n. 1318 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nulla osta al lavoro stagionale, l’archiviazione dell’istanza disposta ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998 per mancata trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto con modalità digitale nel termine di quindici giorni presuppone che le parti siano state messe a conoscenza del mancato ricevimento del contratto da parte dell’Amministrazione. Tale comunicazione è funzionale a consentire al richiedente di dimostrare che il ritardo è dipeso da causa di forza maggiore o comunque non è a lui imputabile, circostanza che la norma espressamente prevede come ostativa al rifiuto o alla revoca del nulla osta. L’omissione del preavviso determina l’illegittimità del provvedimento di archiviazione, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del gestionale ministeriale che non preveda la notifica di tale preavviso.
Il Fatto
Un cittadino egiziano, dopo aver ottenuto il nulla osta all’assunzione quale lavoratore stagionale, faceva ingresso nel territorio nazionale e stipulava con la società datrice di lavoro il contratto di soggiorno in forma analogica. La documentazione veniva trasmessa alla Conflavoro per gli adempimenti successivi, inclusa la trasmissione al Sportello Unico per l’Immigrazione del contratto firmato. Nonostante l’assunzione fosse stata formalizzata, lo Sportello Unico disponeva l’archiviazione dell’istanza ritenendo che il contratto di soggiorno firmato digitalmente non fosse stato trasmesso nei termini.
Il lavoratore impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, 22, commi 5-ter e 6, e 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, unitamente al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando i propri precedenti (sentenze n. 1034 del 3 giugno 2026 e n. 409 dell’11 marzo 2026), evidenziando che il comma 5-ter dell’art. 22 del TUI fa salva l’ipotesi in cui il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore. Tale previsione implica che le parti siano informate del mancato ricevimento del contratto sottoscritto digitalmente, così da poter rappresentare le ragioni giustificative del ritardo.
La comunicazione preventiva assume quindi un ruolo sostanziale e non puramente formale. Il Collegio ha escluso che possa assumere rilievo la circostanza – evidenziata dalla Prefettura – che il gestionale ministeriale non preveda la notifica del preavviso di archiviazione. La possibilità di dimostrare la non imputabilità del ritardo, espressamente contemplata dalla norma, richiede necessariamente che il richiedente sia informato della mancata trasmissione del contratto.
Il provvedimento di archiviazione è stato conseguentemente annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento, assegnando a entrambe le parti un termine per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludere il procedimento rilasciando gli atti dovuti ove ne sussistano i presupposti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.