Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso atti endoprocedimentali (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 600 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso atti di natura endoprocedimentale, quali la richiesta di un parere all’Avvocatura di Stato e al Ministero competente, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, dopo l’impugnazione, abbia adottato un nuovo provvedimento che ha superato quelli gravati, dando esecuzione al giudicato e radicando l’interesse della parte in un distinto giudizio. In tal caso, l’eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, atteso il sopravvenuto assetto procedimentale e provvedimentale che ha già definito la vicenda amministrativa. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il Conservatorio di Musica di L’Aquila aveva indetto elezioni per la nomina del Direttore per un triennio. All’esito delle operazioni elettorali, il candidato che aveva riportato meno voti veniva proclamato eletto a seguito della mancata esclusione del candidato risultato vincitore. Avverso tale esito, il candidato soccombente aveva proposto ricorso, accolto dal TAR Abruzzo con sentenza che annullava gli atti della procedura. Tale decisione, appellata, era stata confermata dal Consiglio di Stato.
A fronte della richiesta del ricorrente di dare esecuzione al giudicato, l’amministrazione – invece di definire il procedimento – disponeva di richiedere un parere all’Avvocatura di Stato e al Ministero sulla corretta applicazione delle sentenze. Avverso tale determinazione e la successiva nota di trasmissione della richiesta, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la lesività dell’arresto procedimentale e l’elusione dell’effetto conformativo del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la determinazione impugnata e la successiva nota di richiesta del parere costituiscono atti di natura endoprocedimentale, non immediatamente lesivi, in quanto funzionali all’adozione di un successivo provvedimento. Nel caso di specie, tale ultimo provvedimento è stato effettivamente adottato, con la conseguenza che l’interesse al ricorso è venuto meno.
Osserva il Collegio che il Conservatorio, dopo l’impugnazione, ha provveduto in via autonoma all’esecuzione delle sentenze, indicendo nuove elezioni con una nuova deliberazione. Tale nuovo provvedimento, adottato in data successiva al deposito del ricorso, ha superato quelli originariamente gravati, determinando il venir meno dell’interesse del ricorrente alla loro impugnazione. La nuova deliberazione è stata autonomamente impugnata in un distinto giudizio, sul quale si è radicato l’interesse della parte.
Pertanto, l’accoglimento del ricorso avverso gli atti sopravvenuti non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, poiché gli effetti degli atti impugnati sono stati integralmente travolti e sostituiti dal provvedimento successivo. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si impone in ragione dell’assenza di un interesse residuo alla decisione.
La decisione in rito e la natura della controversia integrano i giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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