Revoca dell’aggiudicazione e indennizzo: danno emergente per l’aggiudicatario (TAR Piemonte n. 1628 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’aggiudicazione di una procedura di gara obbliga la stazione appaltante a corrispondere all’aggiudicatario l’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Il pregiudizio indennizzabile non si esaurisce nel mancato guadagno: il primo comma della norma impone di ristorare i pregiudizi dei soggetti direttamente interessati, senza distinguere tra lucro cessante e danno emergente, mentre il comma 1-bis parametra l’indennizzo al solo danno emergente quando la revoca incide su rapporti negoziali. Ne deriva che l’aggiudicatario non deve provare il lucro cessante per ottenere l’indennizzo nell’an, essendo sufficiente la perdita patrimoniale subita. La conoscenza o conoscibilità dell’obsolescenza del servizio e il concorso di altri soggetti non escludono l’indennizzo, salvo prova contraria, e la responsabilità precontrattuale non consente di duplicare le voci già riconosciute a titolo indennitario.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di una procedura indetta da S.C.R. Piemonte s.p.a. per un servizio di trasmissione dati, ha impugnato la determinazione con cui la centrale di committenza ha revocato in autotutela la propria aggiudicazione per mutato interesse pubblico, nella sola parte in cui non le ha riconosciuto alcun indennizzo.

La vicenda trae origine da una gara risalente al 2019, segnata da ripetuti contenziosi: dopo una prima aggiudicazione, un annullamento in secondo grado, una conferma, una nuova esclusione e una successiva aggiudicazione in favore della ricorrente, la stazione appaltante ha ritenuto il servizio ormai obsoleto e inadeguato rispetto alle mutate esigenze delle amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento di tale diniego e la condanna al pagamento dell’indennizzo, oltre al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione. Sulla base degli atti emerge che la procedura è stata indetta, gestita e revocata da S.C.R. Piemonte s.p.a., la quale ha condotto l’analisi tecnica e ha deciso di non riconoscere l’indennizzo. La Regione si è limitata a non aderire all’accordo contrattuale; pertanto è legittimata passiva la sola centrale di committenza.

Nel merito, il Tribunale ritiene fondata la pretesa indennitaria. La stazione appaltante aveva escluso ogni pregiudizio muovendo dall’errato presupposto che, trattandosi di accordo quadro, l’aggiudicatario potesse vantare solo un’aspettativa. Il Collegio rileva invece che l’art. 21-quinquies, comma 1, l. n. 241/1990 impone l’indennizzo dei pregiudizi dei soggetti direttamente interessati senza distinguere tra mancato guadagno e perdite subite, mentre il comma 1-bis parametra l’indennizzo al solo danno emergente quando la revoca incide su rapporti negoziali.

L’indennizzo è quindi dovuto in misura pari al danno emergente, configurabile anche nell’ipotesi di accordo quadro. Non convince la tesi della centrale di committenza secondo cui il lucro cessante sarebbe presupposto dell’indennizzo nell’an: simile lettura contrasta con il tenore letterale della norma e onererebbe irragionevolmente l’aggiudicatario.

Quanto al comma 1-bis, la conoscenza dello stato delle tecnologie da parte della ricorrente non è sufficiente a escludere il suo affidamento, non essendo provata la conoscenza delle scelte organizzative interne delle amministrazioni, mai contestate dalla stazione appaltante. Il concorso della Regione e delle Aziende Sanitarie, poi, non esime la centrale, cui spettava valutare le conseguenze di tali circostanze sull’attualità del servizio.

Sulla quantificazione, non sono indennizzabili le spese legali dei precedenti giudizi, già regolate dalle relative sentenze, mentre lo sono le spese di assistenza in sede procedimentale, il contributo ANAC e il premio della garanzia provvisoria, per un totale di euro 9.212,22. Quanto alla responsabilità precontrattuale, il Collegio la respinge per assenza di voci risarcibili autonome, escludendo il danno curriculare perché correlato all’interesse positivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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