Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese (TAR Lazio n. 5916 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dalla parte ricorrente all’udienza di non avere più interesse alla definizione della lite determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice amministrativo adotta una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., il cui contenuto dispositivo si limita a prendere atto della cessazione della situazione soggettiva azionata. La compensazione delle spese di lite, richiesta dalla parte rinunciante e non contestata dalle controparti, può essere disposta in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza nel tempo.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei dispositivi medici aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e il decreto del 6 ottobre 2022, contenente le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano. Erano stati gravati anche gli accordi Stato-Regioni, le circolari interministeriali e i decreti ministeriali aventi ad oggetto i modelli di rilevazione economica delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Si erano costituite in giudizio le amministrazioni resistenti. Nell’ambito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, il difensore della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese; le parti resistenti non hanno prestato opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione resa dalla parte ricorrente integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, determinando l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La norma processuale individua infatti quale causa di improcedibilità la cessazione dell’interesse alla decisione nel corso del giudizio.

Il Collegio ha richiamato l’art. 74 cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorra un’ipotesi di manifesta improcedibilità, con motivazione sintetica limitata al riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Sulla base di tali presupposti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Quanto alle spese, il Tribunale ha accolto l’istanza di compensazione, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la risalenza della stessa, elementi che hanno giustificato la deroga al principio generale della soccombenza. Il dispositivo ha infine ordinato l’esecuzione amministrativa della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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