Inammissibile il ricorso in Cassazione se l’agente della riscossione è difeso da avvocato del libero foro senza delibera (Cass. civ. Sez. 5 n. 19226 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il ministero di un avvocato del libero foro, qualora la convenzione stipulata con l’Avvocatura Generale dello Stato riservi a quest’ultima il patrocinio davanti alla Corte Suprema. La deroga al patrocinio erariale è ammessa solo in caso di conflitto di interessi, di dichiarata indisponibilità dell’Avvocatura ovvero in presenza della delibera motivata di cui all’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933. In difetto di tali presupposti, la procura conferita a un difensore del libero foro è invalida e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La regola opera anche per il contenzioso tributario, limitandosi l’esenzione dalla difesa erariale ai soli giudizi di merito davanti alle commissioni tributarie.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugnava per cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria, emesso in dipendenza di diverse cartelle esattoriali. L’ufficio aveva articolato sei motivi di impugnazione. Il contribuente non si era costituito, rimanendo intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare, rilevando un vizio della procura alle liti. L’impugnazione era stata proposta con il ministero di un avvocato del libero foro, nonostante il protocollo siglato in data 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato preveda che il patrocinio davanti alla Suprema Corte sia affidato a quest’ultima.

La Suprema Corte ha ricordato che la deroga al patrocinio erariale è consentita esclusivamente in presenza di conflitto di interessi, di indisponibilità dell’Avvocatura ovvero di una delibera motivata adottata ai sensi dell’art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933. In difetto di tali presupposti, la procura deve ritenersi invalidamente conferita, con conseguente inammissibilità del ricorso, secondo il principio già affermato da Cass. n. 26531/20, Cass. n. 1806/24 e Cass. n. 6158/26.

La Corte ha quindi esaminato il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 e l’art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, evidenziando come la convenzione con l’Avvocatura Generale dello Stato esima l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per i giudizi davanti alle commissioni tributarie, riservandolo espressamente per il giudizio di legittimità. Ha pertanto ribadito che, quando la convenzione non riservi all’Avvocatura la difesa, non è richiesta alcuna formalità per ricorrere al libero foro; quando invece la riservi, la procura a un avvocato del libero foro è invalida in assenza dei presupposti eccezionali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30008/19, Cass. n. 6931/23, Cass. n. 28199/24 e Cass. n. 4767/25).

Nella vicenda in esame, l’Agenzia non aveva allegato, né comprovato, la sussistenza di alcuno dei presupposti necessari per la nomina di un professionista del libero foro. La procura è stata pertanto ritenuta invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto in ordine alle spese, essendo il contribuente rimasto intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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