Onere della prova e consapevolezza della frode Iva nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 17729 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, mediante elementi indiziari oggettivi e specifici, idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Assolto l’onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non assumono rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci.

Il Fatto

Una società concessionaria di autoveicoli, in liquidazione, impugna due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato l’Iva indebitamente detratta per gli anni 2015 e 2016, in relazione a fatture emesse da due fornitori nazionali per acquisti di autovetture usate provenienti dall’estero.

Secondo la ricostruzione dell’Ufficio, tra i fornitori esteri e le società fornitrici si erano interposte alcune società cartiere, acquirenti dall’estero dei veicoli in esenzione d’imposta e rivenditrici degli stessi, senza versare l’Iva, sottocosto alle imprese nazionali cuscinetto, che a loro volta li rivendevano cartolarmente ai concessionari, tra cui la contribuente. La Commissione tributaria provinciale e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno rigettato le impugnazioni; la società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il riparto dell’onere probatorio, muovendo dalla giurisprudenza unionale e dal consolidato orientamento di legittimità. L’Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche potenziale, del cessionario; prova raggiungibile mediante presunzioni semplici ex art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1973, purché ancorate a elementi concreti e specifici, valutati secondo i criteri dell’ordinaria diligenza esigibile in ragione della qualità professionale ricoperta.

Il Collegio richiama i criteri sintomatici elaborati dalla giurisprudenza — acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato, limitatezza del ricarico, pluralità promiscua di soggetti nella documentazione di trasporto e fatturazione, canali paralleli di mercato, tempistica anomala dei pagamenti, qualità dell’intermediario, numero e durata delle transazioni — per affermare che la presenza di indizi sospetti impone all’operatore avveduto di assumere le opportune informazioni sul fornitore.

Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile: la sentenza di appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha accertato con apprezzamento di merito l’assolvimento dell’onere da parte dell’Ufficio, valorizzando la mancanza di organizzazione, sedi e depositi dei fornitori, la mancata documentazione bancaria delle anticipazioni finanziarie, la rilevanza quantitativa degli acquisti, il disinteresse per le immatricolazioni e l’omesso controllo del versamento dell’Iva mediante Modello F24. Il giudice di legittimità può sindacare l’apprezzamento probatorio solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non quando la parte onerata abbia semplicemente errato nel ritenere assolto l’onere.

La Corte esclude inoltre che l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, abbia un’efficacia retroattiva o introduca un onere probatorio più gravoso: la norma ha natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e si limita a dettare regole di valutazione della prova, senza abrogare le presunzioni semplici.

Il secondo motivo è inammissibile perché la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non configura travisamento della prova, ma investe la valutazione riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è infondato, poiché la statuizione di rigetto sull’irrogazione delle sanzioni e sull’assenza di vantaggio economico è implicitamente contenuta nella costruzione logico-giuridica della sentenza, restando irrilevante il mancato beneficio. Il quinto motivo è manifestamente infondato, non essendo censurabile il mancato esercizio della facoltà di compensazione delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. La Corte rigetta il ricorso e applica le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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