Silenzio-inadempimento sul canone di concessione del gas e obbligo di provvedere (TAR Emilia-Romagna n. 481 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una proroga ex lege del rapporto concessorio per la distribuzione del gas naturale, il concessionario può chiedere la revisione delle condizioni economiche, in particolare del canone, quando deduca un sopravvenuto squilibrio contrattuale. Sull’istanza motivata l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede. Il perdurante silenzio è illegittimo e legittima l’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. Il giudice accerta solo la sussistenza dell’obbligo di provvedere e non la fondatezza della pretesa sostanziale, restando impregiudicato il merito delle valutazioni dell’ente su an e quantum della revisione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di un Comune, in forza di un contratto che assegnava all’ente un canone annuo parametrato al vincolo ai ricavi. Sopravvenuta la normativa sugli ambiti territoriali minimi, il rapporto è proseguito in proroga ex lege ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000, con il gestore obbligato a continuare il servizio e a pagare il canone.
Ritenendo il servizio divenuto antieconomico, la concessionaria ha chiesto al Comune la rinegoziazione del canone, l’aggiornamento dell’elenco prezzi e l’adeguamento della cauzione. Dopo alcuni incontri e richieste istruttorie, l’ente non ha adottato alcuna determinazione conclusiva. La società ha così agito ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ottenere la condanna a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro tracciato dalla Corte costituzionale n. 239 del 2021. Il Giudice delle leggi ha riconosciuto che la proroga ex lege può determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni e che, a fronte di un sopravvenuto squilibrio dimostrato dal concessionario, è ammessa una richiesta di revisione, azionabile in sede giurisdizionale in caso di mancata o negativa risposta dell’Amministrazione.
Su questa base, il Tribunale richiama il consolidato principio per cui l’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi espressamente previsti, ma ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano un provvedimento espresso, sorgendo nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni amministrative (Cons. Stato, Sez. III, n. 3539 del 2024).
Il Collegio aderisce espressamente al precedente del TAR Lombardia, Brescia, n. 1049 del 2024, secondo cui la possibilità di riequilibrio delle condizioni contrattuali e i principi di collaborazione e buona fede impongono di provvedere sull’istanza motivata del concessionario. Nel caso concreto, l’obbligo di provvedere si radica anche nelle ulteriori istanze medio tempore presentate, qualificabili come nuove e autonome domande ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
La domanda è pertanto accolta: dichiarata l’illegittimità del silenzio, è assegnato all’ente il termine di trenta giorni dalla notificazione. Il dictum resta però circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere, non essendo l’attività vincolata né potendo il giudice sostituirsi alla valutazione di merito. La nomina del commissario ad acta è differita all’eventuale perdurante inerzia, su richiesta della ricorrente. Le spese sono dichiarate irripetibili per la novità della questione, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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