Carta del docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 994 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della cd. Carta del docente in favore di docente con contratto a tempo determinato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che gli ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente, per l’importo annuo di € 500,00, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con condanna del Ministero ad accreditare € 1.500,00.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, effettuata il 12.03.2024, il Ministero è rimasto inadempiente. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato il ricorso sotto il profilo dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione obbligata.
La pretesa è risultata adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’inerzia dell’Amministrazione, quindi, è rimasta incontestata.
Il Collegio ha inoltre verificato la regolarità del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme. Il termine è decorso infruttuosamente.
Conseguentemente, l’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione. Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione Generale, che provvederà entro i sessanta giorni successivi. Essendo funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.