Inammissibile la proroga diretta di una concessione demaniale esclusa dalla gara (TAR Puglia n. 1656 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è legittima solo se ha carattere tecnico, ossia è funzionale a garantire la continuità delle attività esistenti nelle more dello svolgimento di una gara già indetta o di imminente indizione. L’indizione di una procedura competitiva non giustifica la proroga in favore di concessioni localizzate in lotti che l’amministrazione ha espressamente escluso da quelli concedibili e, quindi, non interessati dalla gara. In tal caso, l’affidamento diretto al concessionario uscente è illegittimo per contraddittorietà e sviamento di potere, e l’interesse all’impugnazione sussiste in capo all’imprenditore che, per la posizione dei propri fondi, potrebbe competere per l’area.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore turistico proprietario di un terreno prospiciente il litorale del Comune di Ginosa, ha impugnato la determinazione con cui l’amministrazione, nel definire la procedura per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha disposto l’affidamento diretto e temporaneo di un tratto di spiaggia — il “Lido Torre Serena” — in favore della società che gestisce il villaggio turistico confinante, sino alla stagione balneare 2025. Tale area era stata però espressamente esclusa dai lotti oggetto di gara con una precedente determina, in ragione della mancata realizzazione dell’accesso pubblico al mare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento, essendo decorso il termine di efficacia della proroga limitata alla stagione balneare 2025. Ha tuttavia proceduto all’esame del merito, avendo il ricorrente dichiarato la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm., conformemente ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Quanto alle eccezioni preliminari, il Collegio ha escluso il difetto di legittimazione: la lesione non deriva dalla determina di esclusione del lotto dalla gara, ma dal successivo provvedimento che ha comunque assegnato l’area in concessione diretta, intervenendo in modo innovativo sulla concedibilità del tratto. Né rileva la mancanza del requisito di partecipazione a una gara mai bandita, trattandosi di deduzione eventuale e superabile con l’integrazione dell’oggetto sociale.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento per cui è compatibile con il diritto dell’Unione solo la proroga tecnica, funzionale allo svolgimento di una gara già indetta o di imminente indizione (citando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024). Tale presupposto difetta nel caso di specie: avendo il Comune escluso il lotto da quelli concedibili, la successiva inclusione nell’affidamento temporaneo risulta ingiustificata e illegittima. La gara non poteva fungere da giustificazione per prorogare concessioni non interessate dalla procedura.
Il TAR ha infine ravvisato la contraddittorietà e lo sviamento di potere: il Comune ha disposto l’affidamento diretto di un’area dichiarata non concedibile per difetto di accesso pubblico, determinando un indebito vantaggio per il concessionario uscente. Se avesse voluto superare tale valutazione, avrebbe dovuto procedere a gara anche per quel lotto, tanto più che il ricorrente aveva offerto di garantire l’accesso al mare attraverso i propri terreni. Il ricorso è stato accolto con accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, co. 3, cod. proc. amm. e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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