Penalità di mora nell’ottemperanza per l’esecuzione della sentenza sulla carta docente (TAR Campania n. 4318 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, l’amministrazione deve provvedere all’adempimento nel termine fissato dal giudice. In caso di inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione inottemperante. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., su richiesta di parte, il giudice condanna l’amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Tale penalità, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500 mediante emissione del buono elettronico cd. carta del docente, oltre spese di giudizio. Ritenuto che la sentenza fosse passata in giudicato e non eseguita, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi all’esecuzione del giudicato. La mancata allegazione di circostanze impeditive ha pertanto determinato l’accoglimento della domanda e l’ordine al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato, avrà l’onere di porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., evidenziando che la norma prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.

In applicazione di tale principio, il Ministero è stato condannato al pagamento della somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione in dispositivo e distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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