Procura alle liti quale requisito genetico del processo amministrativo (TAR Sardegna n. 970 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto dal difensore in assenza di valida procura alle liti disconosciuta dalla parte: la procura speciale costituisce requisito genetico del rapporto processuale, che deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso. La sua mancanza non è sanabile e non è configurabile un’ipotesi di nullità, non trovando applicazione l'art. 182 c.p.c. nel processo amministrativo. Il difetto di valida procura impedisce l’instaurazione stessa del rapporto processuale ed è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Nuoro aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, sul rilievo che l'attività di allevatore non rientrasse tra quelle stagionali.
Nel corso del giudizio, il soggetto formalmente indicato quale ricorrente aveva dichiarato di non aver presentato le istanze amministrative, di non aver conferito alcun mandato difensivo e di non aver sottoscritto la procura alle liti, disconoscendone la firma. L'Avvocatura della Prefettura aveva eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'Ispettorato del Lavoro, mentre il difensore aveva preso atto del disconoscimento qualificandolo come revoca del mandato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando un difetto genetico del rapporto processuale. La procura alle liti, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e la sua assenza impedisce la regolare instaurazione del processo.
La dichiarazione di disconoscimento della parte, trasmessa dall'autorità di polizia, ha determinato l'inesistenza o la radicale invalidità della procura, con la conseguenza che il difensore ha agito in assenza di valido potere rappresentativo. Il Collegio ha richiamato l'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la mancanza della procura non è sanabile, non essendo applicabile l'art. 182 c.p.c. al processo amministrativo, la cui disciplina è completa e non consente rinnovazioni o regolarizzazioni successive.
La questione è stata considerata pregiudiziale e assorbente, poiché attiene all'esistenza stessa del processo e precede logicamente l'esame di ogni altra eccezione e delle censure nel merito. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all'Ordine degli avvocati di Salerno, in considerazione dei profili di possibile illiceità emersi, e ha compensato le spese di giudizio per le peculiarità della vicenda, non addebitabili al ricorrente.
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Nota della Redazione
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