Esenzione per compendio unico: basta l’impegno, non la prova di redditività (Cass. civ. Sez. 5 n. 13555 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista dall’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001 per il trasferimento di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico, è necessario e sufficiente l’impegno assunto nell’atto di trasferimento, non essendo condizionata l’applicazione delle esenzioni alla dimostrazione dell’effettiva idoneità del terreno al raggiungimento del livello minimo di redditività stabilito dai piani regionali di sviluppo rurale. La determinazione dirigenziale regionale che fissi i livelli minimi di redditività è un atto amministrativo, non una fonte di diritto oggettivo: ad essa non si applica il principio iura novit curia, sicché la parte che ne invochi il contenuto ha l’onere di produrla e trascriverla, a pena di inammissibilità del motivo per aspecificità e difetto di autosufficienza.
Il Fatto
La controversia origina da un avviso di liquidazione con cui l’ufficio revocava le agevolazioni fiscali di cui all’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001, richieste dalla contribuente in un atto di compravendita di un terreno agricolo stipulato il 27 luglio 2004, non ritenendo sussistenti i requisiti oggettivo e soggettivo per il beneficio.
Annullata in sede di rinvio la pretesa impositiva dal giudice tributario regionale, l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo due motivi: il primo, un vizio di motivazione; il secondo, la violazione degli artt. 7 e ss. d.lgs. n. 99/2004 e dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97/1994, per avere il giudice di rinvio ritenuto che non occorresse provare il raggiungimento del livello minimo di redditività mediante apposita attestazione regionale.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente o perplessa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene un’adeguata esposizione delle ragioni dell’accoglimento del ricorso, raggiungendo appieno la soglia del minimo costituzionale: la censura è, pertanto, infondata, anche considerando che l’erronea indicazione del numero dell’avviso di liquidazione in motivazione costituisce un mero lapsus calami.
Sul secondo motivo, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per aspecificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Il giudice di rinvio aveva fondato la decisione su tre autonome argomentazioni (l’inammissibilità della contestazione dell’ufficio in quanto tardiva, l’assenza di revoca dell’agevolazione originaria, la prova del requisito per non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.). La ricorrente, invece, si è limitata a insistere sulla necessità di una specifica attestazione regionale, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione, così proponendo un “non motivo” che non censura la ratio decidendi.
Nel merito, la Corte chiarisce che l’art. 7 d.lgs. n. 99/2004, che ha introdotto l’art. 5-bis nel d.lgs. n. 228/2001, richiama l’art. 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 97/1994: la norma condiziona l’esenzione all’impegno di costituire un compendio unico, definito come l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali. L’impegno, assunto dalla contribuente nell’atto di compravendita, è elemento necessario e sufficiente: nessuna disposizione subordina l’esenzione alla preventiva dimostrazione dell’effettiva idoneità del fondo.
Quanto alla determinazione dirigenziale regionale n. 356 del 30 agosto 2007, invocata dall’Agenzia, la Corte osserva che l’atto amministrativo non rientra tra le fonti del diritto oggettivo, con la conseguenza che non opera il principio iura novit curia: la parte che ne invochi il contenuto ha l’onere di produrlo e trascriverlo nei suoi passi salienti, non essendo la Corte tenuta alla sua conoscenza. La mancata allegazione e trascrizione del provvedimento rende il motivo ulteriormente inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.
Il ricorso è, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.