Esenzione contributo di costruzione per ristrutturazione di edificio unifamiliare (TAR Puglia n. 771 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione al pagamento del contributo di costruzione costituisce una prestazione imposta che sorge al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, secondo lo schema legge-fatto-effetto, sicché la qualificazione dell’intervento edilizio effettuata nella SCIA non è decisiva, dovendosi avere riguardo all’autentica natura dell’attività esercitata. In sede di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell’Amministrazione, l’onere di provare il diritto vantato grava sull’Ente. L’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici unifamiliari, postula una nozione di edificio unifamiliare di natura socio-economica, coincidente con la piccola proprietà immobiliare meritevole di trattamento differenziato.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile destinato ad abitazione, sito in zona residenziale, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per lavori di ristrutturazione edilizia con cambio d’uso e opere accessorie, chiedendo l’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b) e c), del d.P.R. n. 380/2001. In assenza di risposta, versava comunque la somma di € 6.122,26 a titolo di oneri e costi di costruzione per evitare il blocco dell’attività edilizia, proponendo poi ricorso per l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che la qualificazione dell’intervento effettuata con la SCIA non è decisiva, poiché l’obbligazione contributiva è una prestazione imposta che sorge al verificarsi dei presupposti di legge, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2018. Essendo l’azione configurata come accertamento negativo della pretesa creditoria, l’onere probatorio grava sull’Amministrazione resistente.

Dall’esame della documentazione tecnica, i giudici escludono che l’intervento integri una nuova costruzione, ravvisando gli elementi propri della ristrutturazione edilizia, come la modifica della distribuzione interna, il consolidamento strutturale e la trasformazione di elementi formali dell’edificio, conformemente alla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4483 del 2018; TAR Lecce, Sez. I, n. 554 del 2018).

Quanto all’esenzione, il Collegio ritiene applicabile l’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, che riguarda le costruzioni unifamiliari a destinazione residenziale. La nozione di edificio unifamiliare deve essere intesa non in senso strutturale ma socio-economico, coincidendo con la piccola proprietà immobiliare che merita un trattamento differenziato per gli interventi di ristrutturazione.

Accertata la natura dell’intervento e la sussistenza dei presupposti per l’esenzione, il ricorso è accolto con condanna del Comune alla restituzione della somma versata, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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