Sanatoria paesaggistica preclusa se la tettoia crea volume percepibile (Cons. Stato n. 10103 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 preclude in radice l’accertamento di compatibilità paesaggistica quando i lavori eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In tali ipotesi nessuna valutazione di compatibilità ex post è ammessa, né da parte della Soprintendenza né delle amministrazioni locali. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma accerta il presupposto normativo che rende illegittimo il titolo in sanatoria. L’interesse al ricorso del proprietario confinante si ricava dall’insieme delle allegazioni e dal pregiudizio concreto alla fruizione del bene. Il termine per impugnare un titolo in sanatoria decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che non coincide con la mera notizia della sua esistenza.
Il Fatto
I proprietari di un immobile confinante con un esercizio commerciale segnalano al Comune, a partire dal 2016, la realizzazione senza titolo di una tettoia e di un compattatore di rifiuti. Il Comune certifica l’assenza di titoli abilitativi. Nel novembre 2018 la proprietà confinante presenta istanza di sanatoria paesaggistica; nel marzo 2020 il Comune rilascia l’accertamento di compatibilità paesaggistica, previo parere favorevole della Soprintendenza.
I confinanti, dopo aver ottenuto la documentazione in accesso nel giugno 2020, impugnano il titolo davanti al TAR Lombardia, che accoglie il ricorso. La società propone appello, deducendo difetto di interesse, tardività del ricorso e sconfinamento del giudice nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul difetto di interesse, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22 del 2021, ribadisce che legittimazione e interesse sono condizioni autonome e che il criterio della vicinitas non basta da solo. Nella specie l’immobile dei confinanti si affaccia sul piazzale ove sorge la tettoia, con diminuzione di aria, luce, visuale e panorama: il pregiudizio concreto è adeguatamente allegato.
Sulla tardività, la Corte richiama l’art. 41, comma 2, c.p.a.: la piena conoscenza non richiede la cognizione integrale dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e dei profili di lesività. La nota comunale del 23 aprile 2020 menzionava l’adozione del provvedimento senza allegarlo. L’accesso è stato presentato sette giorni dopo: un ricorso proposto sulla sola notizia sarebbe stato un ricorso “al buio”, escluso da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12 del 2020.
Sul tema dei titoli in sanatoria il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 6996 del 2024: il termine decorre dalla conoscenza del rilascio, ma grava sull’interessato l’onere di attivare sollecitamente l’accesso documentale. Il dies a quo coincide con il ritiro della documentazione, avvenuto il 17 giugno 2020; il ricorso, notificato il 10 settembre 2020, è tempestivo.
Nel merito, la Corte esclude la sostituzione di valutazioni vietata dall’art. 7 c.p.a.. La tettoia non è provvisoria, è chiusa su tre lati e costituisce estensione fisica del fronte di accesso all’esercizio, con dimensioni stimate in circa venti metri di lunghezza. Ricorre quindi l’ipotesi dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004: la creazione di volumi percepibili preclude in radice ogni sanatoria postuma. L’appello è infondato; le spese dei due gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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