TFS militare: i sei scatti spettano anche al personale in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 773 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale militare collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile, e deve essere incluso anche nella base di computo del trattamento di fine servizio, e non solo nella base pensionabile. Il diritto del personale in quiescenza a domanda al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti è confermato dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio considera gli aumenti periodici previsti dalla citata disposizione, senza introdurre alcuna esclusione per chi abbia richiesto il collocamento a riposo per propria volontà.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo dal 1° gennaio 2018 dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali con la loro inclusione nella base di computo del trattamento di fine servizio. L’Istituto previdenziale aveva negato il beneficio, ritenendo che lo stesso spettasse esclusivamente al personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, decesso o permanente inabilità, e non anche a quello collocato a riposo su domanda.
Il ricorrente, pertanto, aveva adito il TAR Puglia formulando domande di annullamento del diniego e di accertamento del proprio diritto al riconoscimento del beneficio economico. Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 e riservato per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, a partire dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che al comma 1 attribuisce i sei scatti bienniali al personale delle forze di polizia cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, e al comma 2 estende il beneficio al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile.
Il TAR ha poi osservato che, sebbene il legislatore abbia espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla avesse inizialmente specificato con riguardo al trattamento di fine servizio. Tuttavia, la successiva disciplina dell’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia, disponendo che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria si considerano gli aumenti periodici previsti dal citato art. 6-bis, confermando al comma 3 che il beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto il collocamento in quiescenza a domanda alle stesse condizioni di età e anzianità contributiva.
Il Collegio ha richiamato, a sostegno della decisione, le pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le più recenti sentenze n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II, che hanno riconosciuto ai carabinieri in congedo il diritto al ricalcolo del TFS, nonché diverse decisioni dei TAR, tra cui quelle del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, del Lazio, di Catania e di Palermo. Alla luce di tale univoco quadro interpretativo, il TAR ha ritenuto che il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’INPS contrastasse con l’interpretazione consolidata delle norme e con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con integrale compensazione delle spese di lite, in ragione del rapporto di servizio intercorso tra le parti e della specificità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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