Esenzione ICI enti non commerciali tra ius superveniens e regime de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 33535 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto art. 16-bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dà attuazione alla decisione della Commissione europea n. 2023/2103/UE del 3 marzo 2023 e costituisce ius superveniens di diretta applicazione nel giudizio di legittimità. La pretesa fiscale relativa all’esenzione ICI degli enti non commerciali deve pertanto essere riesaminata in sede di merito, alla luce del diritto unionale. Spetta al giudice del rinvio accertare se l’esenzione illegittimamente fruita ricada nella soglia de minimis di 200.000 euro, valutata su base triennale mobile. L’onere della prova dei presupposti del regime de minimis grava sul contribuente che lo invoca, senza che errori nell’individuazione del triennio possano essere sanati in sede di legittimità. In caso di superamento della soglia, l’intero importo è soggetto a recupero e non solo la parte eccedente.

Il Fatto

Un ente non commerciale, proprietario di un immobile destinato a scuola materna, ha concesso in uso una porzione del fabbricato a un altro ente per lo svolgimento di attività didattica e per la residenza delle suore addette, con scrittura privata qualificata dalle parti come locazione, a canone annuo di importo esiguo.

Il Comune ha notificato avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2010. Il contribuente ha impugnato l’atto; la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale lo ha accolto, riconoscendo l’esenzione nonostante l’utilizzazione indiretta di una porzione dell’immobile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’ente e dall’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale del contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema dello ius superveniens, muovendo dalla decisione della Commissione europea n. 2023/2103/UE del 3 marzo 2023. Questa, sul presupposto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, ha ordinato all’Italia di recuperare l’aiuto incompatibile concesso mediante l’esenzione ICI agli enti non commerciali, salvo che l’aiuto individuale rispetti le condizioni di un regolamento de minimis.

Il recepimento interno è avvenuto con l’art. 16-bis del d.l. n. 131/2024, che consente ai contribuenti obbligati al versamento dell’ICI per il periodo 2006-2011 di beneficiare dell’esonero dal recupero nei limiti delle soglie di aiuto, purché l’esenzione sia stata invocata rispetto a un’attività svolta con modalità commerciali. Il versamento può quindi essere escluso se il quantum dovuto non supera i 200.000 euro in tre anni, valutati su base mobile.

La Corte ribadisce il principio secondo cui lo ius superveniens trova applicazione nel giudizio di legittimità solo se sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso e se pertinente alle questioni agitate. Quando la nuova disciplina richiede accertamenti di fatto non necessari in precedenza, la causa va rinviata al giudice di merito. La decisione della Commissione europea, essendo atto normativo vincolante ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è immediatamente applicabile.

Nel merito, i motivi del ricorso principale sono fondati. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 è di stretta interpretazione e opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore e della destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito. La concessione in godimento a terzi esclude in radice la destinazione del bene ai compiti istituzionali dell’ente. Tuttavia, la Corte dà conto dell’indirizzo che ammette l’esenzione in caso di comodato gratuito a favore di altro ente non commerciale, strutturalmente o funzionalmente collegato, alla luce dell’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, norma di interpretazione autentica applicabile anche all’ICI.

La sentenza impugnata ha omesso il rigoroso accertamento in concreto di tali requisiti, in particolare sulla natura del contratto e sul collegamento funzionale o strutturale tra gli enti. Il ricorso incidentale è assorbito; quello incidentale condizionato è inammissibile, perché proposto da parte pienamente vittoriosa in appello senza soccombenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *