Interessi sul rimborso IVA dal termine di sessanta giorni (Cass. civ. Sez. V n. 28588 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso IVA, nel caso di ritardo nell’erogazione del rimborso infrannuale, il termine di decorrenza degli interessi moratori spettanti al contribuente, ai sensi dell’art. 78, comma 33, legge n. 413 del 1991 e dell’art. 20 del d.m. n. 567 del 1993, è di sessanta giorni dalla richiesta del contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell’Ufficio. Non trova applicazione l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2014, che ha riformulato l’art. 78, comma 3, lett. a), legge n. 413 del 1991, poiché il comma 2 del medesimo art. 14 ne limita l’operatività ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 20, comma 4-bis, d.m. n. 567 del 1993 ha carattere meramente interno alla procedura e non incide sull’individuazione della mora ex re.
Il Fatto
La società contribuente presentava il modello IVA per il periodo d’imposta 2010, chiedendo un rimborso in parte mediante procedura semplificata e in parte mediante procedura ordinaria. L’Ufficio riconosceva l’integrale spettanza del rimborso richiesto e dava mandato all’agente della riscossione di erogarlo.
Ritenendo maturati interessi cospicui per il ritardo, la società presentava istanza di sollecito e rimborso. L’Ufficio notificava un diniego parziale, riconoscendo i soli interessi correlati al ritardo nella liquidazione mediante procedura semplificata, calcolati al 2% per 94 giorni in luogo dei 153 indicati dalla contribuente, e confermava la differenza negata di euro 33.782,55. Il ricorso della società era accolto solo in parte, con riconoscimento di ulteriori euro 28.131,83; l’appello dell’Ufficio era rigettato. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR rigettato l’appello con la sola affermazione della infondatezza giuridica dei motivi. La Corte lo ritiene infondato: ancorché stringata, la motivazione lascia cogliere la ratio decidendi, incentrata sulla ritenuta mancanza, durante i sessanta giorni previsti per l’erogazione, di una sospensione del corso degli interessi di mora.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie la soglia non è infranta.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce il principio per cui, in tema di rimborso IVA, il termine di decorrenza degli interessi moratori è di sessanta giorni dalla richiesta del contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell’Ufficio (Cass. n. 18798 del 2017). La legge n. 413 del 1991, istitutiva del conto fiscale, ha introdotto un sistema di erogazione alternativo, autorizzando il concessionario a erogare con celerità i rimborsi spettanti (Cass. n. 5496 del 2003; Cass. n. 14506 del 2004; Cass. n. 11077 del 2006).
La modifica dell’art. 20 del d.m. n. 567 del 1993 ad opera dell’art. 1 del d.m. n. 309 del 2003, con l’introduzione del comma 4-bis, ha previsto termini più stringenti per accelerare le procedure, ma non ha inciso sull’individuazione del termine per la mora ex re, rimasto quello di sessanta giorni, in coerenza con i criteri direttivi dell’art. 78, comma 33, legge n. 413 del 1991. Il termine di venti giorni ha carattere meramente interno alla procedura e ai rapporti tra uffici e contribuente (Cass. n. 14506 del 2004; Cass. n. 20115 del 2018). La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio.
Nota della Redazione
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