Competenza temporale inderogabile e onere di contestazione dei rilievi (Cass. civ. Sez. V n. 20017 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 cod. proc. civ., impone al giudice tributario di non pronunciarsi su rilievi dell’avviso di accertamento che non siano stati oggetto di specifica contestazione nel ricorso introduttivo; la sentenza che si pronunci su tali rilievi è affetta da ultrapetizione. Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito d’impresa, ai fini della determinazione del reddito, sono inderogabili: non è consentito al contribuente dedurre un costo o imputare un reddito in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Il divieto di doppia imposizione non è violato dall’imputazione dei costi all’esercizio di competenza, potendo il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta.

Il Fatto

A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con cui accertava, per l’anno di imposta 2009, sulla base di otto rilievi, un maggior reddito d’impresa, con conseguenti maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP e IVA.

La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva parzialmente. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale riformava parzialmente la decisione, accogliendo l’appello sui rilievi da 2 a 7 e rigettandolo sui rilievi n. 1 e n. 8. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo al rilievo n. 8, è fondato. L’art. 112 cod. proc. civ. sancisce la stretta simmetria tra i termini della domanda e delle eccezioni e la decisione del giudice. La Corte rileva che la narrazione fattuale e processuale presentata nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, consente di accertare il vizio lamentato: il rilievo n. 8 non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della società nel ricorso introduttivo. Pertanto, il giudice di prime cure, e con esso il giudice d’appello, si è pronunciato su un profilo non devoluto, incorrendo in ultrapetizione.

Il secondo motivo, sempre relativo al rilievo n. 8 e concernente la rilevanza del verbale di contraddittorio in sede di accertamento con adesione, resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Il terzo motivo, relativo al rilievo n. 1 e alla deduzione di componenti negative di reddito di competenza di altri esercizi, è pure fondato. L’Ufficio contestava l’erronea applicazione del criterio di competenza temporale rispetto ai “servizi eseguiti su ordinazione”. La Corte osserva che dall’avviso di accertamento emergeva che le fatture oggetto di deduzione erano in alcuni casi relative a merci consegnate in esercizi precedenti al 2009, mentre in altri la parte non era stata in grado di dimostrare il contestuale momento di consegna con l’emissione della fattura.

La Corte afferma che le regole di imputazione temporale, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sono inderogabili. Non è consentito al contribuente dedurre un costo o imputare un reddito in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, come affermato da costante giurisprudenza (Cass. n. 16093 del 2022; Cass. n. 18035 del 2021; Cass. n. 1648 del 2013; Cass. n. 10981 del 2009).

La Corte precisa inoltre che non può configurarsi una violazione del divieto di doppia imposizione, potendo il contribuente richiedere il rimborso della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione dei costi nell’annualità di competenza. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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