Notifica da agenzia privata nulla ma non inesistente con onere di prova (Cass. civ. Sez. V n. 1111 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali, la notificazione di atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo del prescritto titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 è nulla e non inesistente, poiché l’astratta compatibilità dell’attività con il complessivo sistema normativo esclude la radicale inesistenza in precedenza ritenuta. Ne consegue che il controllo sulla tempestività dell’impugnazione va compiuto con riferimento non alla data di spedizione, mancando in capo all’agenzia privata poteri certificativi, ma alla data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato, come risultante dall’asseverazione della parte. Grava sull’appellante l’onere di provare che la ricezione è avvenuta incontestabilmente entro il termine di decadenza per la proposizione del gravame.
Il Fatto
Una società contribuente in liquidazione ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il proprio appello. Il gravame era stato spedito tramite servizio di posta privata in data 4 dicembre 2012, in relazione a sentenza depositata il 20 aprile 2012, indicato come ultimo giorno utile per la notifica. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La controversia di merito riguardava l’impugnazione di ventotto intimazioni di pagamento relative a cartelle asseritamente non notificate. La causa, già rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito, viene trattenuta in decisione dopo che la ricorrente aveva chiesto un differimento della trattazione in vista di una eventuale adesione alla cosiddetta rottamazione quater.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la richiesta di rinvio. Osserva che la proroga di tre mesi prevista dalla rottamazione quater riguarda i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza o sede legale o operativa nei territori delle regioni interessate dagli eventi alluvionali, individuati nel decreto Alluvione. La società, con sede in Campania, non può pertanto invocarne l’applicazione. Verificata la leggibilità del provvedimento di rinvio e acquisito il fascicolo, la causa è decisa.
Sul merito, i primi due motivi deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999, come modificato dal d.l. n. 58/2011, per avere la commissione regionale ritenuto inesistente la notifica dell’appello eseguita da agenzia di recapito privata. Il terzo motivo censura la statuizione sulla invalidità della notifica senza che i destinatari, regolarmente costituiti in secondo grado, l’avessero eccepita.
La Corte richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 299/2020, cui dichiara di aderire in assenza di ragioni per discostarsene. Nel quadro giuridico novellato dalla direttiva europea è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione oggettiva ostativa. Ne deriva la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione eseguita dall’operatore di posta privata senza titolo abilitativo. Il principio è confermato, tra le altre, da Cass. n. 2299/2020, n. 25521/2020, n. 38670/2021 e n. 19369 del 2021.
Tale controllo va però preceduto dalla verifica della tempestività dell’impugnazione. Il giudice di legittimità ribadisce che essa va accertata con riferimento non alla data di spedizione, stante l’assenza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ma alla data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato, come risultante dalla asseverazione della parte e rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata. Nella fattispecie l’appellante, che ne aveva l’onere, non ha dimostrato la tempestività dell’appello, mancando la prova che la ricezione sia avvenuta incontestabilmente entro il termine di decadenza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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