Decadenza dal credito d’imposta per omessa comunicazione telematica (Cass. civ. Sez. V n. 1851 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 28 febbraio 2003, fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 289/2002, per la comunicazione telematica dei dati sugli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate (c.d. modello CVS), è previsto a pena di decadenza dal contributo concesso sotto forma di credito d’imposta ai sensi dell’art. 8 legge n. 388/2000. La decadenza opera automaticamente per il solo fatto dell’omesso o tardivo invio, indipendentemente dall’effettiva realizzazione degli investimenti e dalla loro spettanza. La previsione non contrasta con l’art. 3, comma 2, legge n. 212/2000, poiché il termine è di fonte immediatamente legale e non è derogabile da una diversa previsione amministrativa. La comunicazione costituisce un vero e proprio onere del contribuente, non una facoltà.

Il Fatto

Una società in liquidazione aveva conseguito il credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate. L’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di recupero per l’omesso invio, nel termine del 28 febbraio 2003, della comunicazione telematica prevista dall’art. 62 legge n. 289/2002. La società ha impugnato l’atto, deducendo un guasto tecnico del computer dell’intermediario abilitato come causa di forza maggiore.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha riconosciuto la decadenza, ritenendo non provata la causa di forza maggiore. La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del giudicato formatosi su alcune ragioni della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto. Il collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo nella parte relativa al dedotto giudicato, perché formulato senza specifica argomentazione, in violazione del principio di autosufficienza, e senza indicazione del parametro di riferimento quanto alla violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.

Nel merito, la Corte conferma il consolidato indirizzo secondo cui il mancato rispetto del termine del 28 febbraio 2003 comporta la decadenza dal beneficio. Il termine è fissato dalla legge a pena di decadenza e la sua previsione sarebbe priva di senso se il beneficio dipendesse solo dalla realizzazione dell’investimento e non anche dall’invio della comunicazione.

Viene richiamata la Corte cost. n. 124 del 2006, che ha escluso profili di irragionevolezza: la decadenza è diretta a garantire l’interesse pubblico alla tempestiva disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e alla loro funzione di controllo. È stata poi ritenuta manifestamente infondata la censura di violazione del principio di irretroattività, perché la norma non dispone per il passato ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione.

Sul rapporto con lo Statuto del contribuente, la Corte ricorda che le norme della legge n. 212/2000 non hanno rango superiore alla legge ordinaria e non possono fungere da parametro di costituzionalità né consentire la disapplicazione della norma tributaria. Il termine dei sessanta giorni non trova applicazione, poiché la scadenza era conoscibile fin dalla pubblicazione del d.l. n. 253/2002 e deriva da fonte immediatamente legale.

Ne segue che la presentazione del modello CVS costituisce un onere del contribuente, funzionale all’accertamento delle condizioni per la legittima fruizione del credito, e la sentenza impugnata si è adeguata a tali principi. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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