Esenzione ICI università non statali con attività non commerciale e retta simbolica (Cass. civ. Sez. V n. 17875 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla coesistenza del requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente utilizzatore, e del requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile delle attività tassativamente indicate. La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto e la relativa prova grava sul contribuente, che non può assolvervi con il mero richiamo a documenti attestanti la propria natura di ente non commerciale, i fini istituzionali o la destinazione astratta dell’immobile. Il pareggio di bilancio non è di per sé idoneo a dimostrare lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Alla luce della decisione della Commissione europea n. 2013/284/UE, l’esenzione è compatibile con l’art. 107 TFUE solo se l’attività è resa a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico, con valutazione puntuale riferita alle specifiche condizioni del singolo contribuente.

Il Fatto

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI relativo all’annualità 2010, emesso nei confronti di una università non statale con riferimento a un immobile destinato ad attività didattica. Il contribuente aveva impugnato l’atto impositivo rivendicando l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, rilevando che il corrispettivo versato dagli utenti costituiva indice dell’esercizio di un’attività con modalità commerciali e che non era stata fornita la prova dell’utilizzo esclusivo per le attività esenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma della decisione, aveva riconosciuto l’esenzione sul rilievo che l’attività produceva un risultato non superiore al pareggio economico, documentato dai bilanci e dalle rendicontazioni. L’ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità. Il motivo non investe una rivalutazione del merito, ma la non corretta valutazione in punto di diritto di un requisito di fattispecie, decisivo anche ai fini della conformità della disciplina interna al diritto sovranazionale. Né può parlarsi di questione nuova: l’esenzione è un’agevolazione della cui prova è onerata la contribuente, e l’ente impositore non è tenuto a esporre nell’avviso le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.

La Corte ha poi richiamato il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui il contribuente deve dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, provando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità dell’attività commerciale. L’interessato non può limitarsi a documentare la propria natura di ente non commerciale o il tipo di attività a priori destinata all’immobile.

Le condizioni dell’esenzione sono cumulative: occorre la natura non commerciale dell’ente e la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività tassativamente indicate, svolte con modalità non commerciali. Il riconoscimento del diritto è dunque legato a un accertamento di fatto sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività.

Sul piano della compatibilità con il diritto dell’Unione, la Corte ha valorizzato la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, n. 2013/284/UE, che ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile l’esenzione ICI, considerando invece lecita l’esenzione IMU derivante dalla rimodulazione regolatoria. L’esenzione è ammissibile solo se l’attività è esercitata con modalità non economica, cioè a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico, con verifica puntuale dell’irrisorietà della retta.

Nel caso concreto, il mero richiamo al comprovato pareggio di bilancio non esclude lo svolgimento dell’attività con modalità commerciali. La commissione regionale non ha verificato se l’attività fosse stata svolta a titolo gratuito o dietro un importo simbolico, omettendo di applicare la norma nel testo novellato e nell’accezione compatibile con la decisione europea. Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, perché accerti in concreto se il corrispettivo corrisposto all’epoca dei fatti possa ritenersi simbolico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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