ICI: uso strumentale del bene pubblico esclude il diritto reale di godimento (Cass. civ. Sez. V n. 28446 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il presupposto impositivo di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 e la definizione del soggetto passivo di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 vanno letti in combinato disposto: poiché la legge attribuisce rilievo esclusivo alla titolarità di un diritto di natura reale, il «possesso» rilevante non coincide con la mera disponibilità del bene. Il concessionario di un servizio pubblico di trasporto che detenga immobili di proprietà regionale in forza di un contratto di servizio, con destinazione vincolata all’esercizio del servizio e senza potere di gestione per altre destinazioni, non è titolare di un diritto reale d’uso e non è quindi soggetto passivo del tributo. Il diritto reale d’uso, in ragione del principio di tipicità dei diritti reali, attribuisce il potere di trarre dal bene ogni utilità e non tollera limitazioni ulteriori derivanti dal titolo; la sua costituzione in favore di una persona giuridica è ammissibile.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di trasporto ferroviario e automobilistico impugna l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo a un immobile di proprietà della Regione, condotto in forza del contratto di servizio stipulato nel 2001. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, su appello dell’ente locale, lo respinge, ravvisando in capo alla società un diritto reale d’uso ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1992.
La società ricorre per cassazione con quattro motivi. L’ente locale resiste con controricorso. La questione centrale riguarda la qualificazione del rapporto tra la concessionaria e la Regione e la conseguente individuazione del soggetto passivo del tributo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è respinto. Il giudice può qualificare la domanda in modo diverso da quello prospettato dalle parti a condizione che la causa petendi resti identica; nella specie la Commissione ha riqualificato il fatto storico, consistente nella disponibilità degli immobili, senza alterare il fondamento della pretesa.
Il secondo motivo è parimenti disatteso. È contraddittoria la denuncia congiunta, in un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione: il primo implica la violazione dell’art. 112 c.p.c. e va fatto valere ex art. 360, n. 4, c.p.c., il secondo presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito e va dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c. La motivazione impugnata, inoltre, esplicita adeguatamente la ratio decidendi e consente il controllo del percorso logico-giuridico.
Il terzo motivo è accolto. La Corte ribadisce, in continuità con un proprio precedente tra le stesse parti, che il possesso rilevante ai fini ICI si sostanzia solo in situazioni giuridiche di carattere reale. La società non poteva godere degli immobili in misura piena e incondizionata, essendo l’uso degli stessi vincolato all’esercizio del servizio di trasporto pubblico: manca dunque un diritto reale di godimento e difetta il presupposto impositivo.
La Corte distingue il carattere personale del diritto d’uso dal limite quantitativo legato ai bisogni dell’usuario, precisando che tale limite concerne il percepcimento dei frutti e non l’uso della cosa. Il carattere personale non impedisce la costituzione del diritto in favore di una persona giuridica. Il diritto reale d’uso, per il principio di tipicità, attribuisce il potere di trarre dal bene ogni utilità e non può subire limitazioni ulteriori derivanti dal titolo, salvo quelle imposte dalla natura e dalla destinazione economica del bene. Il conferimento del bene per un uso determinato, con esclusione di ogni potere di gestione per altre destinazioni, rivela invece la volontà di trasferire un diritto personale di godimento. Il quarto motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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