Esenzione imposta di registro per le cause di valore non superiore a (Cass. civ. Sez. V n. 5889 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 46 della legge n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. La sedes materiae non è dato risolutivo, perché la lettera della norma è omnicomprensiva e coinvolge l’intero sviluppo del procedimento attribuito in primo grado alla competenza del giudice di pace, sulla sola condizione oggettiva del valore non eccedente la soglia. La ratio della disciplina è di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto. Rispetto a tale finalità è coerente solo un’esenzione generalizzata, in deroga all’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure di valore inferiore alla soglia, a nulla rilevando che l’importo dell’ordinanza di assegnazione sia superiore a tale limite.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso per la registrazione dell’ordinanza di assegnazione di somme resa in una procedura di esecuzione mobiliare. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la CTR Lazio confermava, rilevando che il provvedimento non era stato emesso in un giudizio instaurato davanti al giudice di pace né in gradi conseguenti, ma davanti al giudice dell’esecuzione del tribunale, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione invocata.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione su due motivi. L’Agenzia delle entrate non svolgeva difese; in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava il diniego di applicazione del regime di esenzione, sostenendo che l’art. 46 della legge n. 374 del 1991 opera per tutte le sentenze adottate nei procedimenti di valore non superiore a euro 1.033,00, a prescindere dal grado e dall’ufficio adito. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il ragionamento muove dalla lettera della norma, che non limita la propria portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, e dalla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto. Sul punto la Corte richiama Sez. 6-5, sentenza n. 16978 del 24.07.2014, Sez. 5, ordinanza n. 31278 del 04.12.2018 e, per una fattispecie sovrapponibile, Sez. 6-5, ordinanza n. 21050 del 2020.

La Corte esclude che la sedes materiae sia decisiva. La previsione coinvolge l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del giudice di pace, con l’unica condizione oggettiva del valore entro la soglia. La finalità non è di agevolare l’accesso alla tutela davanti a quel giudice, perché allora non sarebbe stato previsto un limite di valore; l’obiettivo è di esonerare dal carico fiscale le cause di minimo valore, essendo l’imposta di registro proporzionale al valore e indifferente l’organo che ha emanato il provvedimento.

Ne segue che la CTR, escludendo dall’esenzione il provvedimento di assegnazione reso nell’ambito della procedura esecutiva, non si è conformata ai principi enunciati. È del tutto irrilevante che l’importo dell’ordinanza di assegnazione superi il limite di euro 1.033,00.

Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese per pretesa condotta ingannevole dell’Amministrazione, è infondato. La responsabilità presuppone, sul piano soggettivo, concreta malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio non è di per sé condotta rimproverabile, neppure se la pretesa si riveli infondata. La Corte richiama Sez. 3, ordinanza n. 19948 del 12.07.2023. In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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