Esenzione IMU abitazione principale: necessario il concorso di residenza e dimora (Cass. civ. Sez. 5 n. 10050 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale è subordinato al concorso imprescindibile della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell’immobile per il quale il beneficio è invocato. Tale principio permane anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha escluso il riferimento al nucleo familiare del possessore. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna autonoma e sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, per difetto di interesse. La proposizione dell’opposizione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata dalla decisione finale, integra un’ipotesi di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Il Fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’IMU 2012 per un immobile di categoria A/2 e due di categoria C/6, contestando la violazione dell’esenzione per abitazione principale. I giudici di merito rigettavano le ragioni del contribuente, ritenendo insussistenti i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale presso l’immobile. L’uomo proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, sostenendo che il beneficio spettasse comunque al nucleo familiare, i cui componenti risultavano ivi residenti e dimoranti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito il principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui il beneficio in questione richiede, in ogni caso, la compresenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Tale interpretazione, come evidenziato, non è stata scalfita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha riguardato esclusivamente la diversa ipotesi della residenza del coniuge in un altro Comune.
Venendo al merito, la Suprema Corte ha osservato come la sentenza impugnata avesse accertato, con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, il difetto di entrambi i requisiti richiesti. Tale accertamento, in particolare, era stato posto come autonoma ratio decidendi della pronuncia, capace di sostenere da sola la decisione. Il giudice d’appello, infatti, aveva fondato il rigetto della domanda anche sulla mancata dimostrazione della dimora abituale nell’immobile, elemento che prescinde dalla sola residenza anagrafica.
Su tale presupposto, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto il contribuente non aveva impugnato l’autonoma motivazione relativa al difetto della dimora abituale. La mancata impugnazione di una delle ragioni alla base della decisione rende la censura proposta priva di interesse, non potendo condurre all’annullamento della sentenza. Il motivo è stato, comunque, ritenuto anche infondato, poiché la CTR aveva correttamente negato il beneficio, essendo carente la residenza anagrafica del possessore, in piena conformità con l’orientamento costante di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
In applicazione dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha infine condannato il ricorrente, che aveva opposto la proposta di definizione accelerata, al pagamento della somma di Euro 750,00 in favore della controparte e di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ravvisando un’ipotesi di abuso del processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.