Nessuna esenzione IMU abitazione principale per l’immobile della società agricola (Cass. civ. Sez. V n. 11133 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione i.m.u. per gli immobili destinati ad abitazione principale è riservata alle persone fisiche proprietarie di immobili o titolari di diritti reali sugli stessi, che ne facciano l’uso previsto dalla norma. La società semplice, e in genere la società agricola, è soggetto giuridico distinto dai soci e non può invocare il beneficio per l’immobile concesso in godimento al socio amministratore. L’art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019, nel richiamare le agevolazioni tributarie applicabili alle società agricole, si riferisce alle previsioni dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 e non all’esenzione per abitazione principale. La parificazione delle società agli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, non supera l’alterità soggettiva tra società e soci.
Il Fatto
Una società agricola ha impugnato gli avvisi di accertamento i.m.u. relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015 emessi dal Comune nel cui territorio si trova l’immobile. Tra i motivi, la società ha dedotto la mancata applicazione dell’esenzione per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale della socia amministratrice.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione tributaria regionale ha escluso l’esenzione rilevando che non era mai stato precisato a che titolo il bene fosse stato concesso in godimento dalla società alla socia amministratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione; il Comune si è costituito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in legge n. 58 del 2019, 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in legge n. 214 del 2011, 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, 115 c.p.c. e 2697 cod. civ. Secondo la tesi difensiva, l’immobile sarebbe solo formalmente intestato alla società, ma da sempre destinato ad abitazione principale dell’amministratrice e del suo nucleo familiare; la società, quale imprenditore agricolo professionale, dovrebbe beneficiare dell’esenzione spettante ai soci.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha precisato che non è stata censurata la parte della sentenza che esclude l’esenzione per i fabbricati rurali, in ragione della classificazione catastale dell’immobile; la doglianza riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale in ordine all’immobile usato dalla socia e dal nucleo familiare.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, norma di interpretazione autentica, che afferma l’applicazione alle società agricole delle agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria alle condizioni del comma 2 dell’art. 13 d.l. n. 201 del 2011. Per la Corte il richiamo opera alle previsioni dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992, ossia alla qualifica di terreno non fabbricabile di determinate aree, e non all’esenzione per abitazione principale. La lettera della norma richiama le agevolazioni e non già l’esenzione; del pari, l’art. 13, comma 2, menziona i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali solo nel secondo periodo.
La ratio dell’estensione alle società agricole si spiega con l’equiparazione, ai fini tributari, dell’impresa agricola collettiva a quella individuale, non con il superamento dell’alterità soggettiva. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la società semplice è soggetto giuridico diverso dai soci e l’esenzione per abitazione principale impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche (Cass., Sez. V, n. 18554 del 2022). Tale principio vale anche per la società agricola e non è superato dalla parificazione ex art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, che non incide sull’alterità tra società e soci ma riconosce un trattamento tributario all’impresa agricola a prescindere dalla forma.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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