Rimborso IVA al comodatario e società di comodo alla luce della direttiva (Cass. civ. Sez. V n. 7613 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dell’IVA relativa all’acquisto di beni ammortizzabili spetta all’imprenditore che esegue lavori di ristrutturazione su un immobile non proprio, ma detenuto in forza di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra il bene e l’attività svolta; il concetto di bene ammortizzabile va inteso secondo la nozione ampia ed economica di beni di investimento accolta dalla direttiva 2006/112/CE, non secondo le disposizioni sulle imposte dirette o sul bilancio. L’art. 30 legge n. 724 del 1994, che presume non operativa la società con introiti inferiori a una soglia determinata, si pone in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va disapplicato dal giudice nazionale. Il diritto alla detrazione non può essere escluso in base a dati meramente quantitativi, ma solo ove difetti la qualifica di soggetto passivo, ricorra un abuso o risulti il difetto di inerenza.

Il Fatto

Una società contribuente, esercente attività turistico-alberghiera, ha eseguito lavori di ristrutturazione su un immobile ricevuto in comodato da terzi e ha chiesto il rimborso dell’IVA eccedente, pari a Euro 95.000, per l’anno d’imposta 2013. L’amministrazione finanziaria ha respinto l’istanza con provvedimento del 01/10/2014, rilevando da un lato la carenza dei requisiti dell’art. 30, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, dall’altro la non operatività della società ai sensi della legge n. 724 del 1994 e del d.l. n. 138 del 2011, essendo la stessa in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma, ha respinto la domanda, qualificando la ristrutturazione come acquisizione patrimoniale del comodante e la società come società di comodo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene fondati. Sul primo punto richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13162 del 14.05.2024, secondo cui il diritto al rimborso IVA per i lavori di ristrutturazione di immobili detenuti in virtù di un diritto personale di godimento sussiste in presenza del nesso di strumentalità tra bene e attività d’impresa. La sentenza impugnata ha ritenuto che i lavori costituissero acquisizione patrimoniale del comodante, omettendo di verificare tale nesso: verifica che dovrà essere compiuta in sede di rinvio.

Sul secondo punto la Corte richiama la sentenza della CGUE del 07.03.2024, C-341/22, che ha stabilito come non possa negarsi la qualifica di soggetto passivo IVA al soggetto i cui introiti non raggiungano la soglia fissata dalla normativa nazionale, né privarsi il medesimo del diritto alla detrazione per l’insufficienza delle operazioni effettuate a valle. La Corte precisa che il diniego della detrazione è eccezione al principio fondamentale e che incombe all’amministrazione dimostrare gli elementi oggettivi dell’abuso o dell’evasione.

Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 22249 del 06.08.2024; Cass. n. 24442 dell’11.09.2024), la Corte afferma che l’art. 30 legge n. 724 del 1994 è in contrasto con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva 2006/112/CE e va disapplicato dal giudice nazionale in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza unionale.

Il diritto alla detrazione non può quindi ricollegarsi a dati meramente quantitativi, come quelli derivanti dai coefficienti dell’art. 30, comma 4, legge n. 724 del 1994, pena la rottura del principio di neutralità dell’imposta. È necessario accertare in concreto l’abuso o l’elusione, senza fermarsi a presunzioni. Di conseguenza, nelle società di comodo la detrazione può essere esclusa solo se difetti la qualifica di soggetto passivo, se la costituzione della società abbia realizzato un indebito risparmio d’imposta ovvero per difetto di inerenza.

Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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