Motivazione apparente sulla finalità elusiva dell’operazione (Cass. civ. Sez. V n. 1258 del 19.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e quindi da nullità per error in procedendo, la sentenza di appello che, a fronte della dovizia di argomenti addotti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno della finalità esclusivamente fiscale dell’operazione contestata, si limiti ad affermare in modo apodittico che la condotta costituisce il precipitato di scelte aziendali volte alla massimizzazione del profitto. Una motivazione siffatta non rende percepibile il fondamento della decisione, non essendo consentito all’interprete integrarla con ipotetiche congetture. Resta fermo che le scelte imprenditoriali di riorganizzazione aziendale non sono sindacabili dall’Amministrazione, ma l’operazione è elusiva quando il risparmio d’imposta ne costituisce la ragione unica o prevalente.

Il Fatto

La vicenda riguarda due avvisi di accertamento per IRES e IVA relativi all’anno d’imposta 2013, emessi nei confronti di una società farmaceutica. L’Amministrazione finanziaria contestava un’operazione complessivamente elusiva, articolata su un contratto di fornitura per la produzione di medicinali riferibile a una controllata estera, la fatturazione delle prestazioni in regime di imponibilità alla società italiana e il successivo rifatturamento in regime di esenzione.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando l’esistenza di valide ragioni economiche extrafiscali. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società, secondo cui un’analoga operazione relativa a un diverso periodo d’imposta sarebbe stata definitivamente riconosciuta legittima. L’eccezione è infondata: la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio era stata impugnata davanti alla Suprema Corte, dove si contestava proprio l’esistenza del giudicato interno. Nessun giudicato esterno può dunque dirsi formato.

Il fulcro del ragionamento è il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte richiama la propria costante giurisprudenza: la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando — pur graficamente esistente — non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass. S.U. n. 22232 del 03.11.2016; conforme Cass. n. 13977 del 23.05.2019).

La Corte riconosce che la sentenza impugnata ha correttamente enunciato il principio per cui le scelte imprenditoriali di riorganizzazione non sono sindacabili e l’operazione è elusiva solo quando il risparmio d’imposta è ragione unica o prevalente. Tuttavia, nel caso concreto, di fronte agli argomenti dell’Ufficio diretti a dimostrare che l’unico scopo fosse il risparmio fiscale — e a supportare il fornitore —, la CGT2 si è limitata ad affermare in modo apodittico l’esistenza di scelte aziendali di massimizzazione del profitto, senza prendere posizione sulle questioni poste e senza indicare specificamente l’ulteriore e diverso vantaggio economico derivante dalla riorganizzazione, peraltro operata nel 2013 e abbandonata nel 2015.

La motivazione è quindi meramente apparente, non essendo in grado di spiegare, al di là di mere affermazioni di principio, le ragioni della decisione. Il primo motivo è accolto; gli altri due motivi del ricorso principale restano assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato, con cui la società deduceva l’omessa pronuncia su questioni dichiarate assorbite, è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di questioni che devono essere esaminate dal giudice del rinvio. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla CGT II grado Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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