Esenzione IMU fabbricati rurali con istanza entro il 30 settembre 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 113 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’efficacia retroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, solamente per le istanze presentate entro il 30 settembre 2012. Per le domande di variazione catastale proposte successivamente, l’efficacia dell’annotazione decorre dalla data di presentazione della relativa istanza. Ne consegue che la sola destinazione di fatto dell’immobile all’attività agricola non è sufficiente a fondare l’esenzione, dovendo il contribuente impugnare l’atto di classamento per far valere la ritenuta ruralità del fabbricato.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un comune nei confronti di un contribuente per omesso o parziale pagamento dell’IMU relativa al 2013, per un importo complessivo di € 9.793,00, con riguardo a quattro immobili.
La CTP ha rigettato il ricorso, ritenendo necessaria la classificazione nella categoria D/10 e irrilevante la classificazione riconosciuta tra il 2017 e il 2018. La CTR ha riformato la decisione, valorizzando la destinazione effettiva dei beni all’attività agricola e la qualifica di imprenditore agricolo professionale del contribuente, oltre alla collocazione del comune tra quelli parzialmente montani. Il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, che investono la questione centrale dell’efficacia retroattiva dell’annotazione catastale del requisito di ruralità e della sua decorrenza ai fini dell’esenzione.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha attribuito al contribuente la facoltà di presentare domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012. L’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 ha poi precisato che le domande presentate ai sensi di quella disposizione e l’inserimento dell’annotazione producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Muovendo da tali disposizioni, la Corte afferma che la procedura di variazione e annotazione non avrebbe avuto ragione d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità dipendesse dal solo fatto della concreta strumentalità degli immobili all’attività agricola, a prescindere dalla conforme classificazione catastale, richiamando sul punto Cass., Sez. 5, n. 29864/2020, n. 29283/2021, n. 10002/2022 e n. 10894/2022.
Viene ribadito il principio per cui è rilevante l’oggettiva classificazione catastale: l’immobile iscritto come rurale non è soggetto all’imposta, mentre, se iscritto in diversa categoria, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, richiamandosi Cass., Sez. 5, n. 10283/2019, n. 7930/2016 e, in tema di ICI, Sez. U, n. 18565/2009, oltre a Cass., Sez. 5, n. 22674/2024. Circa l’autocertificazione, si richiamano Cass., Sez. 6-5, n. 26617/2017, Sez. 5, n. 3226/2021 e l’ord. n. 115 del 2015 della Corte costituzionale, escludendosi l’automaticità del riconoscimento in assenza di annotazione.
Nel caso di specie, le domande di annotazione risultano presentate nel 2017 e nel 2018, dunque oltre il limite temporale del 30 settembre 2012. La CTP aveva accertato tale circostanza di fatto, non impugnata in appello. La sentenza di secondo grado ha invece dato prevalenza alla destinazione di fatto degli immobili, richiamando erroneamente la disciplina di esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992.
La Corte accoglie pertanto i primi quattro motivi, dichiara assorbito il quinto e cassa la decisione impugnata, decidendo nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della parte contribuente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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