Inammissibile il ricorso per cassazione affidato a motivi privi di vizio tipico ex art. 360 c.p.c. e condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17965 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che devono essere riconducibili alle tassative ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e possedere i caratteri della specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. È inammissibile il motivo che non indichi il vizio tipizzato o che si limiti a un rinvio per relationem ai motivi svolti nei gradi di merito, nonché quello che solleciti una rivisitazione del merito o che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., conseguente alla definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., codifica un’ipotesi di abuso del processo. L’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. non trova applicazione nel processo tributario, ove la liquidazione delle spese è disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva respinto l’appello della contribuente, confermando la legittimità della cartella di pagamento emessa dal Consorzio per i contributi consortili relativi agli anni 2020 e 2021 su due fabbricati residenziali di sua proprietà. La contribuente aveva contestato il difetto di motivazione della cartella, l’assenza di benefici concreti derivanti dall’attività consortile e la presunta violazione dell’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese.
Avverso tale sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, deducendo una serie di censure, tra cui l’inversione dell’onere probatorio introdotta dall’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Consorzio ha resistito con controricorso. A seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha proposto opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato la natura del giudizio di legittimità quale giudizio a critica vincolata, in cui i motivi di ricorso assumono una funzione identificativa e delimitano l’oggetto dell’impugnazione. Tale delimitazione, ha precisato la Corte, non è in conflitto con l’art. 6 CEDU, poiché le restrizioni al diritto di accesso al tribunale, ove prevedibili e proporzionate, rientrano nella discrezionalità dello Stato, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Esaminando i singoli motivi, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità per il mero rinvio per relationem ai motivi dei gradi di merito; il secondo non ha contestato la violazione di un parametro normativo specifico in materia di liquidazione delle spese; il terzo e il quarto sono stati considerati inammissibili in quanto sollecitavano una rivalutazione di merito in ordine ai benefici dell’attività consortile, sottratta al sindacato di legittimità.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata si era già confrontata con la portata dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, correttamente osservando che la novella non ha comportato l’abrogazione delle presunzioni e che la prova del beneficio risultava comunque fornita dai documenti tecnici. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per aver accorpato censure eterogenee. Infine, il settimo motivo non si confrontava con la ratio decidendi in ordine alla motivazione per relationem della cartella.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, applicando l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. Ha ritenuto che la proposizione dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata, poi confermata dalla decisione, integri un’ipotesi di abuso del processo. La condanna al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende è stata ritenuta proporzionata, non potendo essere commisurata all’irrisorio valore della causa, ma al danno per l’inutile impiego di risorse giudiziarie.
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Nota della Redazione
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