Prescrizione decennale dei crediti tributari e preavviso di fermo interruttivo (Cass. civ. Sez. V n. 13960 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali per la riscossione dell’imposta non sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale dell’art. 2946 cod. civ. La prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può qualificarsi come prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi. Il preavviso di fermo amministrativo è atto idoneo a interrompere la prescrizione, perché è funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria e vale come richiesta di pagamento.
Il Fatto
Una società contribuente riceveva da Agenzia delle Entrate – Riscossione un’intimazione di pagamento di importo rilevante, a fronte del mancato versamento di cartelle aventi ad oggetto IVA, IRPEG, IRAP, IRES, registro, tassa automobilistica e diritto annuale camerale, oltre interessi e diritti di notifica.
La società impugnava l’atto davanti alla CTP, che accoglieva parzialmente il ricorso. L’Ufficio appellava. La CTR del Lazio dichiarava estinto il giudizio quanto ai diritti camerali e accoglieva in parte il gravame. Avverso tale sentenza la società proponeva tre autonomi ricorsi per cassazione, poi riuniti, incentrati sulla prescrizione dei crediti e sull’efficacia interruttiva del preavviso di fermo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ciascun ricorso censurava la violazione dell’art. 2948 cod. civ. e del diritto di difesa del contribuente, per avere la sentenza d’appello applicato il termine decennale invece di quello quinquennale. La Corte ha giudicato la censura infondata, richiamando la consolidata interpretazione secondo cui il credito erariale è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ., salvo diversa previsione di legge.
Il Collegio ha ribadito che i crediti IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono in dieci anni, poiché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario. Il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Ne deriva che non opera l’estinzione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.
La CTR, ritenendo applicabile ai tributi indicati nell’intimazione la prescrizione decennale, si è quindi adeguata a tali principi e ha correttamente deciso in diritto.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., sostenendo che il preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2014 non fosse idoneo a interrompere la prescrizione. Anche tale doglianza è stata ritenuta infondata: il preavviso di fermo, essendo funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa finanziaria e valendo come richiesta di pagamento, è atto idoneo a produrre l’effetto interruttivo, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria.
La Corte ha così rigettato i ricorsi riuniti, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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