Compensazione IVA senza visto di conformità: violazione formale non punibile se il credito esiste (Cass. civ. Sez. 5 n. 18093 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione dei crediti IVA, la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale origina il credito, nelle ipotesi in cui tale obbligo sia previsto, configura una violazione meramente formale non equiparabile all’omesso versamento. Tale violazione non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare il credito in compensazione, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito stesso, e non è punibile per assenza di offensività, non pregiudicando l’esercizio delle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria né incidendo sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un atto di recupero nei confronti di una società contribuente, contestando l’avvenuta compensazione di crediti d’imposta in misura superiore a 5.000 euro in assenza del requisito del visto di conformità. L’Amministrazione assumeva che il visto fosse stato apposto da un soggetto non abilitato e, pertanto, non idoneo a integrare l’elemento costitutivo dell’esercizio del diritto alla compensazione.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello; i giudici di merito ritenevano che la mancata apposizione del visto si risolvesse in un’infrazione puramente formale, non incidente sul diritto alla compensazione del credito, la cui esistenza era stata accertata sul piano sostanziale. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione disattende preliminarmente l’istanza di trattazione congiunta di plurimi ricorsi speculari e la richiesta di pubblica udienza. Quanto alla prima, richiamando l’orientamento per cui l’istanza deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare benefici in grado di bilanciare i ritardi conseguenti all’accoglimento, rileva l’assenza di tali ragioni; quanto alla seconda, ribadisce che l’art. 375 c.p.c. novellato delinea un rapporto regola-eccezione nel quale la definizione camerale è la modalità ordinaria di trattazione dei ricorsi.
Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i due motivi, in quanto connessi. Con il primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78/2009 e delle norme sul visto di conformità, sostenendo che l’apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato fosse assimilabile alla sua mancanza, con conseguente recupero del credito illegittimamente compensato. Con il secondo motivo, deduceva la violazione dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471/1997, assumendo sanzionabile l’utilizzo del credito in difetto del visto.
La Corte osserva che la fattispecie è regolata dalla disciplina ratione temporis anteriore alle modifiche del d.l. n. 50/2017. Accerta che la dichiarazione integrativa presentata nel 2019 aveva solo corretto errori materiali nel quadro relativo alle liquidazioni periodiche, senza incidere sulla determinazione dell’eccedenza d’imposta, già correttamente indicata nella dichiarazione originaria del 2017.
Richiamando il proprio orientamento prevalente, la Corte afferma che l’utilizzo in compensazione di un credito IVA senza visto di conformità configura una violazione puramente formale, non sanzionabile per assenza di offensività, quando l’esistenza del credito sia stata accertata sul piano sostanziale. Su tali basi, il ricorso è rigettato.
La Corte applica inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di abuso del processo ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., condannando la parte ricorrente soccombente al pagamento di somme ulteriori ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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Nota della Redazione
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