La crisi di liquidità non è forza maggiore senza verifica delle misure preventive (Cass. civ. Sez. 5 n. 6045 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La forza maggiore, quale causa di non punibilità in materia tributaria ai sensi dell’art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997, presuppone la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento mediante l’adozione di misure appropriate, purché non eccessivamente onerose. La crisi di liquidità, anche se originata da inadempimenti di soggetti pubblici, non integra automaticamente l’esimente, in quanto non costituisce un evento imprevedibile e irresistibile. Il suo riconoscimento richiede una rigorosa indagine giudiziale sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate dal contribuente per fronteggiarla.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA per l’anno 2016, limitatamente a sanzioni e interessi. A fondamento del ricorso deduceva una causa di forza maggiore, riconducibile alla crisi di liquidità derivante dall’inadempimento di due principali debitori, entrambi soggetti a partecipazione pubblica. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo non provata la sussistenza dell’esimente.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello della società, ritenendo provata la forza maggiore sulla base della documentazione contabile e bancaria prodotta, che evidenziava ritardi significativi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 20 D.P.R. n. 602/1973, censurando la mancata verifica dell’elemento soggettivo dell’esimente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in materia di forza maggiore. Richiamando i precedenti Cass. n. 22153/2017, Cass. n. 39548/2021 e Cass. n. 7850/2018, la Corte ha ribadito che l’esimente richiede la compresenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento adottando misure appropriate, purché non eccessivamente onerose.
La crisi di liquidità, ha precisato la Corte, anche quando originata da inadempimenti di soggetti pubblici, non costituisce di per sé un evento imprevedibile e irresistibile. Essa non esclude la possibilità per il contribuente di attivarsi per fronteggiarla, con la conseguenza che l’esimente non può essere riconosciuta in via automatica, ma richiede una rigorosa indagine sulla natura dell’evento e sull’adeguatezza delle misure adottate (in tal senso, Cass. n. 11111/2022 e Cass. n. 8844/2024).
Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente la mera difficoltà economica, omettendo di verificare se la contribuente avesse esperito azioni di recupero del credito, richiesto finanziamenti o adottato altre misure idonee a fronteggiare la crisi. Tale lacuna argomentativa ha determinato una erronea applicazione della nozione di forza maggiore, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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