Esenzione IMU immobili merce: dichiarazione necessaria a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 10396 del 21.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita presuppone la presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a pena di decadenza. Tale adempimento non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune, quale ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati, poiché le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non consente di sanare l’omessa dichiarazione, poiché la comunicazione o l’adempimento devono intervenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intesa come quella immediatamente successiva alla scadenza dell’attività inevasa. La dichiarazione presentata in epoca successiva è tardiva ed inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio, salva la valenza per gli anni successivi.

Il Fatto

Due società proprietarie di immobili costituenti beni merce nel territorio di un Comune hanno impugnato distinti avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2015, per un importo complessivo, rispettivamente, di € 11.892,00 e di € 20.739,00. La pretesa erariale muoveva dalla tardiva presentazione, avvenuta soltanto nell’anno 2019, della dichiarazione necessaria per usufruire dell’esenzione.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi originari, previa riunione per connessione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione, accogliendo l’appello del Comune, sul presupposto che le contribuenti non potessero rimediare con la rimessione in bonis all’omessa presentazione delle dichiarazioni. Le società hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo. Il primo ricorso, secondo la sequenza cronologica delle notifiche, va qualificato come ricorso principale; il successivo come ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte affronta la questione della indispensabilità della dichiarazione per beneficiare dell’esenzione da IMU per gli immobili merce, dando continuità al principio già affermato da Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28806. L’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede per tali fabbricati un’aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2021 e l’esenzione dall’1 gennaio 2022, mentre l’art. 1, comma 769, della medesima legge impone ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti.

Tale disposizione non specifica se la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza, come invece prevede l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013. La Corte conferma che il comma 769 non ha abrogato il comma 5-bis, con la conseguenza che l’esenzione presuppone la necessaria presentazione della dichiarazione (Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2022, n. 5191). La specifica indicazione normativa impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune è a conoscenza dell’edificazione.

Quanto alla disciplina del 2020, che ha eliminato l’espressa comminatoria della decadenza in caso di omissione, essa non può ritenersi applicabile per l’anno considerato, giacché il principio del favor rei vale soltanto per le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme più favorevoli, trattandosi di disposizione di carattere innovativo e non interpretativo. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2023, n. 28931, secondo cui la dichiarazione tardiva è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio.

La valutazione non muta alla luce della rimessione in bonis: la condizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 16/2012 impone che l’adempimento avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intesa come quella immediatamente successiva alla scadenza dell’attività inevasa (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30695). Le contribuenti avrebbero potuto avvalersi del beneficio soltanto presentando la dichiarazione per l’IMU 2015 entro il 30 giugno 2016. I ricorsi, infondati, sono rigettati, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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