Nessun contraddittorio preventivo per il socio nell’accertamento Iva della società (Cass. civ. Sez. V n. 12809 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei maggiori redditi del socio fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non opera nei confronti del socio, la cui posizione è autonoma rispetto a quella della società. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, sanzionato a pena di nullità dell’atto impositivo, sussiste per i soli tributi armonizzati e sempre che il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Resta irrilevante che l’accertamento societario riguardi anche l’Iva, poiché il vizio del procedimento seguito verso la società non si trasmette al socio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui, all’esito di indagini sulla movimentazione bancaria dei soci e dei loro familiari, recuperava a tassazione maggiori redditi per l’anno di imposta 2009 a fini Irap, Ires e Iva. Per le rispettive quote di partecipazione venivano notificati i relativi avvisi alla socia accomandataria e al socio accomandante.
L’erede del socio accomandante impugnava l’avviso notificato al proprio dante causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di Milano, che respingeva il ricorso. Successivamente depositava atto di intervento volontario nel giudizio relativo alla società, conclusosi con declaratoria di estinzione per effetto della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. L’appello avverso la sentenza veniva respinto, con la conseguenza che la pretesa sarebbe ricaduta solo su di lei, che non aveva aderito alla sanatoria.
La Motivazione della Corte
La contribuente censurava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis, sostenendo che al termine della verifica prodromica all’accertamento non era stato redatto alcun verbale di chiusura delle operazioni.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. U, n. 24823/2015 e numerose altre seguenti), secondo cui l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità dell’atto impositivo, per i soli tributi armonizzati, e sempre che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.
Fuori da questo perimetro non sussiste alcun obbligo sanzionabile a carico dell’Ufficio. La Corte precisa che l’art. 6-bis della legge n. 212/2000, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, non si applica ai fatti di causa ratione temporis.
Quanto all’argomento della ricorrente, secondo cui l’accertamento verso la società concerneva anche l’Iva, la Corte osserva che il termine dilatorio non opera anche nei confronti del socio, la cui posizione è autonoma rispetto a quella della società. Tale rilievo non è scalfito dal fatto che l’accertamento a carico della società costituisce il presupposto dell’accertamento verso i soci, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili (v. Cass. n. 18854/2020; Cass. n. 18383/2020).
Il ricorso è dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza. La contribuente è inoltre condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme liquidate in dispositivo, con conseguente obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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